MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 1 dicembre 2004, n.329
Regolamento recante norme per la
messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
IL
MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Sentito il Ministro della salute;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Regolamento
per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331» e,
in particolare, il Titolo I, concernete «Norme per la prevenzione
contro gli infortuni derivanti dalla installazione
ed uso di
generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di
vapore e di gas»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 21 maggio 1974,
recante «Norme
integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio
1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune
verifiche e
prove stabilite per gli apparecchi a pressione»;
Visto l'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli
infortuni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministero del
lavoro
1° dicembre 1975, concernente norme di sicurezza per
apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale», e, in particolare, gli articoli 6, 7,
14, 20, 23, 24 e 72;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390
convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle
funzioni prevenzionali ed omologative dell'Unita' Sanitarie Locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro»;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante
«Attuazione delle Direttive n. 89/391 CEE, n. 89/654 CEE, n. 89/655
CEE, n. 89/656 CEE, n. 90/269 CEE, n. 90/394 CEE
riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
concernente
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 93, recante
«Attuazione della Direttiva 97/23 CE in materia di attrezzature a
pressione» e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 18417 del 4 ottobre 2004;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla direttiva n.
98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2004;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti
oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i
recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi
liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli
impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti
alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la
legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e
gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio
2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non
rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento,
da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto
legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le
seguenti verifiche:
a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio»,
riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti
ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al
controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli
insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente
alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di
tempo predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da
effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a
pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.
Art. 2.
Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte
salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai
seguenti oggetti:
a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del
caffe';
b) le pentole a pressione per uso domestico;
c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione
massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione
massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro
interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a
schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia
minore o uguale a 18 bar;
e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui
volume complessivo e' inferiore o uguale a 25 litri e la cui
pressione massima ammissibile non superi 32 bar;
f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i
quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacita'
totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;
g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma
3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma
3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000;
h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito
industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di
esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto
flangiato o saldato);
i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici
di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi
capacita' minore o uguale a 25 litri e, se con pressione minore o
uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;
l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l),
del decreto legislativo n. 93/2000, nonche' i cilindri di motrici
termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a
vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad
espansione multipla o dei compressori di gas (a piu' fasi), quando
facciano parte dell'incastellatura della macchina;
m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non
superiore a 80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche'
il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto
sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia
temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale
che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola
superi 1000 bar;
n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento
dell'aria;
o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di
condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas,
i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas,
purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non
superi 500;
2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;
p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso
libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno
due delle seguenti condizioni:
1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non
superi 400;
2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;
3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;
r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti
muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono
destinati;
s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle
darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del
territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente
l'industria della navigazione e il commercio marittimo;
t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della
Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e
dell'Aeronautica;
u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi
destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le
strade ferrate;
v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di
finanza:
aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su
mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;
bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80;
cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che
risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del
presente regolamento.
Art. 3.
Specifiche tecniche relative all'esercizio
delle attrezzature e degli insiemi
1. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive le
eventuali specifiche tecniche concernenti l'esercizio delle
attrezzature e degli insiemi di cui all'articolo 1 sono elaborate in
collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente Nazionale Italiano di
Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal
Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria
interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle
attivita' produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 4.
Verifica obbligatoria di primo impianto
ovvero della messa in servizio
1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1,
solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore
sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice,
riguarda l'accertamento della loro corretta installazione
sull'impianto.
3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna
all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti
effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento
indica espressamente il divieto di messa in servizio
dell'attrezzatura a pressione esaminata.
4. Ai soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la
temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.
Art. 5.
Esclusioni dal controllo della messa in servizio
1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le
seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2;
b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi
respiratori;
c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n.
311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto
pressione per volume minore di 8000 bar*1;
d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo
notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano
effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori
di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati
accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni
trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa
in servizio.
Art. 6.
Obblighi da osservare per la messa in servizio
e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle
attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia
all'ISPESL e all'Unita' Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda
Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in
servizio, contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori
di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le
condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza,
protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n.
403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita'
a quanto indicato nel manuale d'uso;
d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove
prescritta;
e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento
viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di
stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacita' non
superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonche' i serbatoi di gas
criogenici liquefatti di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro
insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone
la proprieta' e la responsabilita' tecnica provvedono al loro
rifornimento, l'interessato puo' compilare un'unica dichiarazione di
messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i
loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione
di messa in servizio e' trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e
all'ISPESL.
3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le
valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente
regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in
servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione
che sono destinate a proteggere.
4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo
della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione
di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare
l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti
che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente
installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla
loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle
persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
Art. 7.
Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di
scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno
prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita'
di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente
per il successivo riavvio;
2. L'utilizzatore e' tenuto, in particolare, all'osservanza di
quanto segue:
a) fornire al soggetto incaricato per l'attivita' di verifica
l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di
allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1
assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa
vigente, nonche' tutte le informazioni ed assistenza necessarie per
l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo;
b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche
e prove alle date di scadenza;
c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato
dell'attivita' di verifica della messa fuori esercizio, permanente o
temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a
verifica;
d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a
temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi
sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso,
o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.
Art. 8.
Obbligo delle verifiche periodiche
1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in
servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche
periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate
consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli
insiemi verificati.
Art. 9.
Verifica degli accessori e dei dispositivi
in occasione delle verifiche periodiche
1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che
siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura,
l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata
combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non
superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In
particolare per dispositivi di protezione s'intendono:
a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione
delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti
ammissibili. Essi comprendono:
1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione,
quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste
pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della
pressione (CSPRS);
2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di
regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come
pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e di
dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la
sicurezza» (SRMCR);
b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di
misurare le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi
di controllo si dividono in:
1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o piu'
unita' distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri
in osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione
diretta o indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e
termometri, indicatori di livello, sensori e trasmettitori di
pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o
altri dispositivi equivalenti;
2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o piu'
unita' distinte, installati e collegati in modo tale che, al
raggiungimento di un valore predeterminato e prefissato della
pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale
ai fini della sicurezza o della corretta gestione
dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e
sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la
necessita' di apportare le opportune correzioni al processo.
2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di
protezione di cui al comma 1, devono essere effettuati dal
fabbricante o dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni
di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di
transitorio e di emergenza.
3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i
requisiti di funzionalita' rispettino i limiti temporali di validita'
stabiliti dai relativi fabbricanti.
4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere
accertata l'esistenza e la funzionalita' dei dispositivi di sicurezza
e controllo di cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le
modalita' dell'articolo 13; deve essere altresi' accertato che
l'installazione e la reale destinazione d'uso dei componenti sia
conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.
5. Per la verifica di funzionalita' dei dispositivi indicati ai
precedenti commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e
verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di
simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di
esercizio in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative
del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.
Art. 10.
Riqualificazione periodica
1. Ai fini della definizione della periodicita' dei controlli di
attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla
«riqualificazione periodica» degli stessi ed allo scopo di definire
una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui
all'articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie
definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
a) verifiche d'integrita' come definite all'articolo 12;
b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e'
regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli
allegati A e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora
il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e
manutenzione, indichi periodicita' di interventi inferiori a quelle
indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema
della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere
nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature.
Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di
quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno
eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica
eseguita.
4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a
pressione seguono la stessa periodicita' dell'attrezzatura a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
5. Ispezioni alternative e con periodicita' differenti da quelle
elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da
garantire un livello di protezione equivalente, possono essere
accettate per casi specifici, nonche' per determinate tipologie,
fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal
fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del
Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga
dovra' essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata
relazione tecnica.
Art. 11.
Esenzioni dalla riqualificazione periodica
1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il
vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione
interna e esterna o esterna, purche' la pressione PS sia minore o
uguale a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non
superi 12.000 bar*l;
b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con
pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti
frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e
pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il
prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi
300 e la pressione PS non superi 10 bar;
d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali
il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non
superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
e) i generatori di acetilene;
f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di
condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di
gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di
gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria
per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera o);
g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati
nella I e II categoria;
i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua
con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.
Art. 12.
Verifiche di integrita' in occasione
delle verifiche periodiche
1. La verifica di integrita' consiste nell'ispezione delle varie
membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e
dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali
altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni
evidenti di danno.
2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente
strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo
pregiudicare l'ulteriore esercibilita' dell'attrezzatura, vengono
intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto
preposto, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non
solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al
fine di intraprendere le azioni piu' opportune di ripristino della
integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di
sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilita' con la
permanenza dei difetti riscontrati.
3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in
condizioni di regime tali per cui possono essere significativi
fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi
precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.
4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire
adeguate condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque
non ispezionabile esaustivamente, l'ispezione e' integrata,
limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di
pressione a 1.125 volte la pressione PS che puo' essere effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido.
5. La non completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla
presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o
rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la
cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrita' delle
membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
6. La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso
di necessita' e previa predisposizione da parte dell'utente di
opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In
tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo
di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore
durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di
pressione.
7. La verifica di integrita' per le tubazioni non comporta
obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' la ispezione visiva
interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento
della integrita' della struttura.
Art. 13.
Verifica di funzionamento in occasione
delle verifiche periodiche
1. La verifica di funzionamento consiste:
a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di
effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa
in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove
prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3,
contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
b) nella constatazione della funzionalita' degli accessori di
sicurezza. La verifica di funzionalita' dei predetti accessori di
sicurezza puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni,
oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio,
determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole
di sicurezza, la verifica puo' consistere nell'accertamento di
avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante
e comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche
di riqualificazione.
Art. 14.
Riparazione e modifiche
1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di
un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza
saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la
modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le
caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il
tipo, dopo essere stata messa in servizio.
2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo
n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente,
la riparazione e' eseguita in osservanza della procedura sotto
indicata:
a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al
soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le
relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con
la quale il componente e' stato realizzato in origine;
b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste
dalla normativa tecnica di riferimento.
3. La modifica e' realizzata in conformita' alle disposizioni
applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad
una procedura di valutazione di conformita' in ottemperanza al
decreto legislativo n. 93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica,
l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un controllo della messa in
servizio, qualora previsto.
4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei
recipienti per liquidi deve essere osservata la procedura sotto
indicata:
a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da
effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di
categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le
verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;
b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non
deve essere inviata alcuna comunicazione;
c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata,
sulla documentazione di impianto, la riparazione effettuata da
certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione.
Art. 15.
Norme transitorie
1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei
controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si
applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in
servizio.
2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio
previste dalla normativa previgente, le norme relative alla
riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima
verifica periodica in scadenza.
3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo
n. 93/2000, per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa
in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e non e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la
stessa e' intesa come dichiarazione di messa in servizio e la
documentazione gia' presentata e' integrata per adeguarla a quanto
previsto dal presente decreto.
4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto
legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche
omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste
ai precedenti commi.
5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione
gia' commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere
installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la
normativa nazionale previgente.
6. Le attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su
attrezzature certificate secondo le disposizioni del decreto
legislativo n. 93/2000 a condizione che siano sottoposte ad una
procedura di conformita' prevista dal citato decreto.
7. In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare
l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.
Art. 16.
Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati
secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
1. L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per
liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli
di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra
quelle che individuano le condizioni di obbligatorieta' alla
riqualificazione periodica.
2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:
a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione
(impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido,
dimensioni, accessori di sicurezza);
b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le
categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza
della attrezzatura.
3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto
alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di
riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 12
Allegato A
Allegato B