MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 1 dicembre 2004, n.329


Regolamento   recante   norme   per   la   messa  in  servizio  ed
utilizzazione  delle  attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Sentito il Ministro della salute;
  Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Regolamento
per  l'esecuzione  del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331» e,
in  particolare,  il  Titolo  I, concernete «Norme per la prevenzione
contro   gli  infortuni  derivanti  dalla  installazione   ed  uso  di
generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di
vapore e di gas»;
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  21 maggio  1974,   recante «Norme
integrative  del  regolamento  approvato  con regio decreto 12 maggio
1927,  n.  824,  e  disposizioni  per l'esonero da alcune verifiche e
prove stabilite per gli apparecchi a pressione»;
  Visto  l'articolo 241  del  decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile  1955,  n.  547, concernente norme per la prevenzione degli
infortuni;
  Visto  il  regolamento  di  cui al decreto del Ministero del lavoro
1° dicembre  1975,  concernente  norme  di  sicurezza  per apparecchi
contenenti liquidi caldi sotto pressione;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio  Sanitario Nazionale», e, in particolare, gli articoli 6, 7,
14, 20, 23, 24 e 72;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  1982,  n. 390 convertito, con
modificazioni,  nella  legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle
funzioni  prevenzionali ed omologative dell'Unita' Sanitarie Locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, recante
«Attuazione  delle  Direttive n. 89/391 CEE, n. 89/654 CEE, n. 89/655
CEE,  n.  89/656  CEE,  n.  90/269  CEE, n. 90/394 CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo 1996, n. 242, concernente
«Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,   n. 93, recante
«Attuazione  della  Direttiva  97/23  CE in materia di attrezzature a
pressione» e, in particolare, l'articolo 19;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 18417 del 4 ottobre 2004;
  Espletata  la procedura di informazione prevista dalla direttiva n.
98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2004;
Adotta il seguente regolamento:


                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle
attrezzature  a  pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto
legislativo  25 febbraio  2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti
oggetti:
    a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
    b) i  generatori  di  vapor  d'acqua  o di acqua surriscaldata, i
recipienti  in  pressione  di  vapore d'acqua ovvero di gas compressi
liquefatti  o  disciolti  o  vapori  diversi  dal vapor d'acqua e gli
impianti  funzionanti  con liquidi caldi sotto pressione preesistenti
alla  data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per
la   prevenzione   e   sicurezza   sul  lavoro  (ISPESL)  secondo  la
legislazione  vigente  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
decreto legislativo n. 93/2000;
    c) gli  apparecchi  semplici a pressione disciplinati dal decreto
legislativo  27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
    d) i  recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e
gas,  preesistenti  e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio
2002,   non   sottoposti  ad  alcuna  omologazione  nazionale  e  non
rientranti  nelle  condizioni di esclusione del presente regolamento,
da  classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto
legislativo n. 93/2000;
  2.  Le  disposizioni  di  cui al presente regolamento riguardano le
seguenti verifiche:
    a) verifiche  di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio»,
riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti
ed  assemblati  negli  impianti  dagli  utilizzatori,  finalizzate al
controllo  del  funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli
insiemi;
    b) verifiche  periodiche, verifiche da effettuare successivamente
alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di
tempo predeterminati;
    c) verifiche   di   riqualificazione   periodica,   verifiche  da
effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a
pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
    d) verifiche di riparazione o modifica.

                               Art. 2.
                             Esclusioni
  1.  Il  presente  regolamento  non  si applica ai prodotti elencati
all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte
salve  le  attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonche' ai
seguenti oggetti:
    a) gli  apparecchi  a  pressione  per  la preparazione rapida del
caffe';
    b) le pentole a pressione per uso domestico;
    c) i  generatori,  i  recipienti  e  le  tubazioni  con pressione
massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
    d) gli  estintori  d'incendio  fissi,  quando  la  loro pressione
massima  ammissibile  non  superi  10  bar,  oppure  il loro diametro
interno  non  superi  400  mm;  gli  estintori portatili a polvere, a
schiuma  o  a  base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia
minore o uguale a 18 bar;
    e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui
volume  complessivo  e'  inferiore  o  uguale  a  25  litri  e la cui
pressione massima ammissibile non superi 32 bar;
    f) i  generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i
quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacita'
totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;
    g) le  attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma
3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma
3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000;
    h) le   tubazioni   di   collegamento,  all'interno  di  un  sito
industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di
esercizio,  a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto
flangiato o saldato);
    i) recipienti  a  pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici
di  cui  al  decreto  legislativo  27 settembre  1991, n. 311, aventi
capacita'  minore  o  uguale  a 25 litri e, se con pressione minore o
uguale a 12 bar, aventi capacita' minore o uguale a 50 litri;
    l) le  attrezzature  di  cui all'articolo 1, comma 3, lettera l),
del  decreto  legislativo  n.  93/2000, nonche' i cilindri di motrici
termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a
vapore  o  a  gas  e  i  recipienti  intermediari  delle  motrici  ad
espansione  multipla  o  dei compressori di gas (a piu' fasi), quando
facciano parte dell'incastellatura della macchina;
    m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non
superiore  a  80, nonche' le valvole di diametro superiore sempreche'
il  fluido  che  deve  attraversarle  non  sia nocivo sotto l'aspetto
sanitario  o  pericoloso  per  accensioni  od  esplosioni e non abbia
temperature  superiori  a 300 °C e pressione massima ammissibile tale
che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola
superi 1000 bar;
    n) le  tubazioni  destinate  al riscaldamento o al raffreddamento
dell'aria;
    o) i  desurriscaldatori,  gli  scaricatori,  e  i  separatori  di
condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas,
i  filtri,  i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas,
purche' si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:
      1)  il  loro  diametro  interno in mm o dimensione nominale non
superi 500;
      2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;
      3)  il  prodotto  del  loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;
    p) i  serpentini  ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso
libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
    q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno
due delle seguenti condizioni:
      1)  il  loro  diametro  interno in mm o dimensione nominale non
superi 400;
      2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;
      3)  il  prodotto  del  loro diametro interno in mm o dimensione
nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;
    r) i  generatori  di  vapore  collocati  a bordo dei galleggianti
muniti di licenza dell'autorita' marina, qualunque sia l'uso cui sono
destinati;
    s) i  generatori  di  vapore  collocati a terra, nei porti, nelle
darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del
territorio   marittimo,   per   i  servizi  riguardanti  direttamente
l'industria della navigazione e il commercio marittimo;
    t) i  generatori  ed  i  recipienti  in servizio delle navi della
Marina  Militare,  degli  Stabilimenti  di  Guerra,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    u) i  generatori  ed  i  recipienti  in  servizio  sui  piroscafi
destinati  alla  navigazione  lacuale  in  servizio cumulativo con le
strade ferrate;
    v) i  generatori  ed  i  recipienti nel naviglio della Guardia di
finanza:
      aa)  gli  impianti,  le attrezzature anche quando installati su
mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;
      bb) le tubazioni con DN minore o uguale a 80;
      cc)  le  tubazioni  che  collegano attrezzature a pressione che
risultano   singolarmente  escluse  dal  campo  di  applicazione  del
presente regolamento.

                               Art. 3.
             Specifiche tecniche relative all'esercizio
                 delle attrezzature e degli insiemi
  1.  Su  richiesta  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  le
eventuali   specifiche   tecniche   concernenti   l'esercizio   delle
attrezzature  e degli insiemi di cui all'articolo 1 sono elaborate in
collaborazione  con  l'ISPESL  e  con  l'Ente  Nazionale  Italiano di
Unificazione   (UNI),  tenendo  conto  delle  normative  emanate  dal
Comitato  europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria
interessate,   e   successivamente   approvate  dal  Ministero  delle
attivita'  produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

                               Art. 4.
               Verifica obbligatoria di primo impianto
                   ovvero della messa in servizio
  1.  Le  attrezzature  o  insiemi a pressione di cui all'articolo 1,
solo   se   risultano   installati  ed  assemblati  dall'utilizzatore
sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
  2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice,
riguarda    l'accertamento    della   loro   corretta   installazione
sull'impianto.
  3.  Al  termine  della  verifica  il soggetto verificatore consegna
all'azienda   un'attestazione   dei   risultati   degli  accertamenti
effettuati.  In  caso  di esito negativo della verifica, il documento
indica    espressamente    il    divieto   di   messa   in   servizio
dell'attrezzatura a pressione esaminata.
  4.  Ai  soli fini della verifica di primo impianto e' consentita la
temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.

                               Art. 5.
          Esclusioni dal controllo della messa in servizio
  1.  Non  sono  soggetti  alla  verifica  della messa in servizio le
seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:
    a) tutte le attrezzature ed insiemi gia' esclusi dall'articolo 2;
    b) gli  estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi
respiratori;
    c) i  recipienti  semplici  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
311/1991  aventi  pressione  minore  o  uguale  a  12  bar e prodotto
pressione per volume minore di 8000 bar*1;
    d) gli  insiemi  per  i  quali  da parte del competente organismo
notificato   o   di   un  ispettorato  degli  utilizzatori  risultano
effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori
di  sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati
accessori   o   dispositivi  devono  risultare  dalle  documentazioni
trasmesse  all'atto  della presentazione della dichiarazione di messa
in servizio.

                               Art. 6.
           Obblighi da osservare per la messa in servizio
        e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
  1.   All'atto   della   messa   in  servizio  l'utilizzatore  delle
attrezzature  e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia
all'ISPESL   e   all'Unita'  Sanitaria  Locale  (USL)  o  all'Azienda
Sanitaria  Locale  (ASL)  competente,  una  dichiarazione di messa in
servizio, contenente:
    a) l'elenco  delle  singole attrezzature, con i rispettivi valori
di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio;
    b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le
condizioni  d'installazione  e  di esercizio, le misure di sicurezza,
protezione e controllo adottate;
    c) una  espressa  dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n.
403,  attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita'
a quanto indicato nel manuale d'uso;
    d) il   verbale   della   verifica  di  cui  all'articolo 4,  ove
prescritta;
    e)  un  elenco  dei  componenti operanti in regime di scorrimento
viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
  2.  Per  le  attrezzature  costruite  in serie, quali i serbatoi di
stoccaggio  di  gas  petrolio  liquefatto  (GPL),  di  capacita'  non
superiore  a  13  m3  e  dei  loro insiemi, nonche' i serbatoi di gas
criogenici  liquefatti  di capacita' non superiore a 35 m3 e dei loro
insiemi  installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone
la  proprieta'  e  la  responsabilita'  tecnica  provvedono  al  loro
rifornimento,  l'interessato puo' compilare un'unica dichiarazione di
messa  in  servizio  cumulativa  per tutte le apparecchiature e per i
loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione
di  messa  in  servizio e' trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e
all'ISPESL.
  3.  Gli  accessori  di  sicurezza,  i dispositivi di controllo e le
valvole  di  intercettazione,  indicate  all'articolo 9  del presente
regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in
servizio.  Essi  seguono  le procedure delle attrezzature a pressione
che sono destinate a proteggere.
  4.  Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo
della  messa  in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione
di  messa  in  servizio  di  cui  al  comma  1  consente  di attivare
l'attrezzatura  o  l'insieme  a condizione che l'utilizzatore attesti
che  le  predette  attrezzature  o  insiemi  siano  stati debitamente
installati,  mantenuti  in efficienza e utilizzati conformemente alla
loro  destinazione,  non pregiudichino la salute e la sicurezza delle
persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

                               Art. 7.
                     Obblighi degli utilizzatori
  1.  La  mancata  esecuzione  delle  verifiche  e prove alle date di
scadenza   previste,   indipendentemente   dalle  cause  che  l'hanno
prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
    a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;
    b) esecuzione,  da  parte dei soggetti incaricati per l'attivita'
di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente
per il successivo riavvio;
  2.  L'utilizzatore  e'  tenuto,  in  particolare, all'osservanza di
quanto segue:
    a) fornire  al  soggetto  incaricato  per l'attivita' di verifica
l'elenco   ed   i   dati  identificativi,  ivi  incluso  il  sito  di
allocazione,  delle  attrezzature  ed  insiemi  di cui all'articolo 1
assoggettate  al regime di verifiche e prove previste dalla normativa
vigente,  nonche'  tutte le informazioni ed assistenza necessarie per
l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo;
    b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche
e prove alle date di scadenza;
    c) fornire   motivata   comunicazione   al   soggetto  incaricato
dell'attivita'  di verifica della messa fuori esercizio, permanente o
temporanea,  di  qualunque  attrezzatura  ed  insieme  assoggettato a
verifica;
    d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica  del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a
temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
  3.  Nei  casi  in  cui la messa fuori esercizio comporti interventi
sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso,
o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.

                               Art. 8.
                 Obbligo delle verifiche periodiche
  1.  Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in
servizio  hanno  l'obbligo  di  sottoporre  gli  stessi  a  verifiche
periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
  2.  L'attestazione  positiva  risultante dalle verifiche effettuate
consente  la  prosecuzione  dell'esercizio delle attrezzature e degli
insiemi verificati.

                               Art. 9.
             Verifica degli accessori e dei dispositivi
               in occasione delle verifiche periodiche
  1.  Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, e' possibile che
siano  superati  i  limiti ammissibili di pressione o di temperatura,
l'attrezzatura   a   pressione   deve   essere   dotata  di  adeguata
combinazione  di  dispositivi  di  protezione che garantiscono il non
superamento  dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In
particolare per dispositivi di protezione s'intendono:
    a) accessori  di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione
delle  attrezzature  a  pressione  contro  il  superamento dei limiti
ammissibili. Essi comprendono:
      1)  dispositivi  per  la  limitazione  diretta della pressione,
quali  valvole  di  sicurezza,  dispositivi  a disco di rottura, aste
pieghevoli,  dispositivi  di  sicurezza pilotati per lo scarico della
pressione (CSPRS);
      2)  i  dispositivi  di  limitazione  che  attivano i sistemi di
regolazione   o  che  chiudono  e  disattivano  l'attrezzatura,  come
pressostati,  termostati,  interruttori  di  livello  del fluido e di
dispositivi   di   «misurazione,   controllo  e  regolazione  per  la
sicurezza» (SRMCR);
    b) dispositivi  di  controllo,  i  dispositivi  che permettono di
misurare  le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi
di controllo si dividono in:
      1)  strumenti  indicatori, dispositivi costituiti da una o piu'
unita'  distinte,  che permettono la lettura dei valori dei parametri
in  osservazione,  localmente  o  a  distanza, a mezzo di rilevazione
diretta  o  indiretta.  Gli  indicatori  comprendono  i  manometri  e
termometri,   indicatori  di  livello,  sensori  e  trasmettitori  di
pressione,  trasmettitori  di temperatura, trasmettitori di livello o
altri dispositivi equivalenti;
      2)  allarmi,  accessori  di controllo, costituiti da una o piu'
unita'  distinte,  installati  e  collegati  in  modo  tale  che,  al
raggiungimento   di  un  valore  predeterminato  e  prefissato  della
pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale
ai    fini    della    sicurezza    o    della    corretta   gestione
dell'apparecchiatura  in  pressione,  segnalano  con  mezzi  visivi e
sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la
necessita' di apportare le opportune correzioni al processo.
  2.  La  scelta  del  tipo  ed il dimensionamento dei dispositivi di
protezione   di   cui  al  comma  1,  devono  essere  effettuati  dal
fabbricante  o  dall'utilizzatore tenendoconto delle varie condizioni
di  esercizio  ed installazione per le varie situazioni di regime, di
transitorio e di emergenza.
  3.  Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i
requisiti di funzionalita' rispettino i limiti temporali di validita'
stabiliti dai relativi fabbricanti.
  4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere
accertata l'esistenza e la funzionalita' dei dispositivi di sicurezza
e  controllo  di  cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le
modalita'   dell'articolo 13;  deve  essere  altresi'  accertato  che
l'installazione  e  la  reale  destinazione  d'uso dei componenti sia
conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.
  5.  Per  la  verifica  di funzionalita' dei dispositivi indicati ai
precedenti  commi e' consentito, ove possibile, effettuare le prove e
verifiche   su   banco  di  prova  ovvero  con  adeguati  sistemi  di
simulazione  che riproducano le possibili variazioni del parametro di
esercizio  in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative
del componente nel contesto dell'impianto cui e' destinato.

                              Art. 10.
                     Riqualificazione periodica
  1.  Ai  fini  della definizione della periodicita' dei controlli di
attrezzature  ed  insiemi  di  cui  all'articolo 1,  finalizzati alla
«riqualificazione  periodica»  degli stessi ed allo scopo di definire
una  metodologia  procedurale  omogenea  tutte le attrezzature di cui
all'articolo 1,  vengono  classificate  tenendo conto delle categorie
definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
  2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
    a) verifiche d'integrita' come definite all'articolo 12;
    b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.
  3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, e'
regolamentata  secondo  lo schema riportato nelle tabelle di cui agli
allegati  A  e B. La frequenza ditali verifiche va modificata qualora
il  fabbricante  delle  singole  attrezzature,  nel  manuale  d'uso e
manutenzione,  indichi  periodicita' di interventi inferiori a quelle
indicate  nella  citata  tabella con particolare riguardo al problema
della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere
nel tempo la stabilita' strutturale delle attrezzature.
  Fermi  restando  i  limiti  temporali  previsti  dalla tabella e di
quelli  suggeriti  dal  fabbricante,  le  verifiche  successive vanno
eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica
eseguita.
  4.  Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a
pressione   seguono   la   stessa  periodicita'  dell'attrezzatura  a
pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
  5.  Ispezioni  alternative  e con periodicita' differenti da quelle
elencate  nelle  tabelle  di  cui  agli  allegati  A  e B, ma tali da
garantire  un  livello  di  protezione  equivalente,  possono  essere
accettate  per  casi  specifici,  nonche'  per determinate tipologie,
fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal
fabbricante  dell'attrezzatura  stessa  e  previa  autorizzazione del
Ministero delle attivita' produttive; la relativa richiesta di deroga
dovra'   essere   presentata  dall'utente  corredata  da  un'adeguata
relazione tecnica.

                              Art. 11.
             Esenzioni dalla riqualificazione periodica
  1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
    a) i  recipienti  contenenti  fluidi  del  gruppo due, escluso il
vapore  d'acqua,  che  non  sono  soggetti  a  fenomeni di corrosione
interna  e  esterna  o  esterna, purche' la pressione PS sia minore o
uguale  a 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non
superi 12.000 bar*l;
    b) i  recipienti  di  volume  non  superiore  a  1000 litri e con
pressione  PS  minore  o  uguale  a 30 bar, facenti parte di impianti
frigoriferi  in  cui  non  siano  inseriti  recipienti  di  volume  e
pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
    c) i  recipienti  di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il
prodotto  della pressione PS in bar per il volume in litri non superi
300 e la pressione PS non superi 10 bar;
    d) i  recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali
il  prodotto  della  pressione  PS  in bar per il volume in litri non
superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
    e) i generatori di acetilene;
    f) i   desurriscaldatori,   gli   scaricatori,  i  separatori  di
condense,  i  disoliatori  inseriti lungo le tubazioni di vapori o di
gas,  i  filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di
gas  e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria
per  i  quali  non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera o);
    g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
    h) le  tubazioni  contenenti fluidi del gruppo due e classificati
nella I e II categoria;
    i) gli  estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua
con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

                              Art. 12.
                Verifiche di integrita' in occasione
                     delle verifiche periodiche
  1.  La  verifica  di integrita' consiste nell'ispezione delle varie
membrature    mediante   esame   visivo   eseguito   dall'esterno   e
dall'interno,  ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali
altri  controlli  che  si  rendano  necessari  a fronte di situazioni
evidenti di danno.
  2.   Ove   nella  rilevazione  visiva  e  strumentale  o  solamente
strumentale  si  riscontrano  difetti  che  possono  in  qualche modo
pregiudicare  l'ulteriore  esercibilita'  dell'attrezzatura,  vengono
intraprese,  per  l'eventuale  autorizzazione  da  parte del soggetto
preposto,  le  opportune  indagini supplementari atte a stabilire non
solo l'entita' del difetto ma anche la sua possibile origine. Cio' al
fine  di  intraprendere  le azioni piu' opportune di ripristino della
integrita' strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di
sicurezza  commisurato  al  tempo  di  ulteriore esercibilita' con la
permanenza dei difetti riscontrati.
  3.  Per  le  attrezzature  di  cui  all'articolo 1  che lavorano in
condizioni  di  regime  tali  per  cui  possono  essere significativi
fenomeni  di  scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi
precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.
  4.  Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire
adeguate  condizioni di accessibilita' all'interno o risulta comunque
non   ispezionabile   esaustivamente,   l'ispezione   e'   integrata,
limitatamente  alle  camere  non  ispezionabili,  con  una  prova  di
pressione  a  1.125  volte la pressione PS che puo' essere effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido.
  5.  La  non  completa ispezionabilita' puo' essere conseguente alla
presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o
rivestimenti  interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la
cui   rimozione   risulti   pregiudizievole  per  l'integrita'  delle
membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
  6.  La prova di pressione idraulica puo' essere sostituita, in caso
di  necessita'  e  previa  predisposizione  da  parte  dell'utente di
opportuni  provvedimenti  di  cautela, con una prova di pressione con
gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In
tale  caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo
di  collaudo  e  la  prova  deve  avere  una durata minima di due ore
durante  le  quali  deve  essere verificata l'assenza della caduta di
pressione.
  7.  La  verifica  di  integrita'  per  le  tubazioni  non  comporta
obbligatoriamente  ne'  la  prova  idraulica  ne' la ispezione visiva
interna,  ma  opportuni  controlli non distruttivi per l'accertamento
della integrita' della struttura.
 

                              Art. 13.
               Verifica di funzionamento in occasione
                     delle verifiche periodiche
  1. La verifica di funzionamento consiste:
    a) nella  constatazione  della  rispondenza  delle  condizioni di
effettivo  utilizzo  con quanto indicato nella dichiarazione di messa
in   servizio,   nelle   istruzioni  d'uso  del  fabbricante  e,  ove
prescritto,   nell'attestazione,  di  cui  all'articolo 4,  comma  3,
contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
    b) nella  constatazione  della  funzionalita'  degli accessori di
sicurezza.  La  verifica  di  funzionalita' dei predetti accessori di
sicurezza  puo' essere effettuata con prove a banco, con simulazioni,
oppure,  ove  non  pregiudizievole  per  le  condizioni di esercizio,
determinandone  l'intervento  in opera. In particolare per le valvole
di  sicurezza,  la  verifica  puo'  consistere  nell'accertamento  di
avvenuta  taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante
e  comunque entro i limiti relativi alle periodicita' delle verifiche
di riqualificazione.

                              Art. 14.
                       Riparazione e modifiche
  1.   La   riparazione  consiste  nella  sostituzione  di  parte  di
un'attrezzatura  a  pressione  oppure  nella riparazione, con o senza
saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la
modifica  consiste  in  un  intervento  tecnico  che  ha  cambiato le
caratteristiche  originali,  la destinazione e il tipo o solamente il
tipo, dopo essere stata messa in servizio.
  2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo
n.  93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente,
la  riparazione  e'  eseguita  in  osservanza  della  procedura sotto
indicata:
    a) il  riparatore,  prima  dell'intervento  tecnico,  comunica al
soggetto  preposto  le  operazioni  da effettuare e, se possibile, le
relative  procedure  di collaudo previste dalla normativa tecnica con
la quale il componente e' stato realizzato in origine;
    b) il  soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste
dalla normativa tecnica di riferimento.
  3.  La  modifica  e'  realizzata  in  conformita' alle disposizioni
applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad
una  procedura  di  valutazione  di  conformita'  in  ottemperanza al
decreto  legislativo  n.  93/2000.  Dopo l'esecuzione della modifica,
l'attrezzatura  deve essere sottoposta ad un controllo della messa in
servizio, qualora previsto.
  4.  Per  quanto  riguarda  la  riparazione  delle  tubazioni  e dei
recipienti  per  liquidi  deve  essere  osservata  la procedura sotto
indicata:
    a) l'utilizzatore  comunica al soggetto preposto le operazioni da
effettuare  per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di
categoria  II  e  III.  In  tal  caso  il soggetto preposto esegue le
verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;
    b) per  i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non
deve essere inviata alcuna comunicazione;
    c) in  entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata,
sulla  documentazione  di  impianto,  la  riparazione  effettuata  da
certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione.

      
                              Art. 15.
                          Norme transitorie
  1.  Ai  fini  della  riqualificazione  periodica,  la  cadenza  dei
controlli  prevista  dalle  Tabelle  di  cui  agli allegati A e B, si
applica  a  partire  dalla  data  della  dichiarazione  di  messa  in
servizio.
  2.  Per  le  attrezzature  che  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  sono  gia'  sottoposte  alle verifiche d'esercizio
previste   dalla   normativa   previgente,  le  norme  relative  alla
riqualificazione   periodica  si  applicano  a  partire  dalla  prima
verifica periodica in scadenza.
  3.  Per  le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo
n.  93/2000,  per le quali e' stata gia' presentata denuncia di messa
in  esercizio  all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  e  non  e' stata ancora effettuata la relativa verifica, la
stessa  e'  intesa  come  dichiarazione  di  messa  in  servizio e la
documentazione  gia'  presentata  e' integrata per adeguarla a quanto
previsto dal presente decreto.
  4.  Per  le  attrezzature  fabbricate  in  osservanza  del  decreto
legislativo  n.  311/1991,  che  non hanno ancora subito le verifiche
omologative  di primo impianto, si applicano le disposizioni previste
ai precedenti commi.
  5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione
gia'  commercializzate  alla  data del 29 maggio 2002, possono essere
installate   su   attrezzature  a  pressione  collaudate  secondo  la
normativa nazionale previgente.
  6.  Le  attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su
attrezzature   certificate   secondo   le  disposizioni  del  decreto
legislativo  n.  93/2000  a  condizione  che  siano sottoposte ad una
procedura di conformita' prevista dal citato decreto.
  7.  In  entrambi  i  casi  di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare
l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.

      
                              Art. 16.
Requisiti  dei  recipienti  per liquidi e tubazioni in esercizio alla
   data  di  entrata in vigore del presente decreto e non certificati
   secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
  1.  L'utilizzatore  deve  denunciare  all'ISPESL entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per
liquidi  e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli
di  legge,  per  i  quali  le  caratteristiche tecniche rientrano tra
quelle   che   individuano  le  condizioni  di  obbligatorieta'  alla
riqualificazione periodica.
  2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:
    a) una  descrizione  sintetica  del  recipiente o della tubazione
(impianto,   identificazione,   condizioni   di   esercizio,  fluido,
dimensioni, accessori di sicurezza);
    b) la  classificazione  della  attrezzatura secondo i fluidi e le
categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
    c) una  valutazione  sullo  stato  di conservazione ed efficienza
della attrezzatura.
  3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto
alla  verifica  periodica  effettua  presso l'utente un intervento di
riqualificazione  periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 1° dicembre 2004
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 12

      
 Allegato A

              
  
Allegato B