Decreto
Ministeriale 01/03/1974
Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
( Il testo è quello vigente dopo le modifiche apportate dal
DM 7 febbraio 1979)
Art. 1.
Certificati di abilitazione. -
Art. 2.
Determinazione della producibilità. -
Art. 4.
Libretto personale di tirocinio. -
Art. 5.
Modalità per il rilascio del libretto di tirocinio. -
Art. 6.
Durata del tirocinio. -
Art. 7.
Frazionamento del periodo di tirocinio. -
Art. 8.
Validità del tirocinio. -
Art. 9.
Riduzione del tirocinio. -
Art. 10.
Tirocinio supplementare. -
Art. 11.
Modalità per l'accertamento di tirocinio. -
Capo
III - Esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Art. 13.
Prove di esame e programma. -
Art. 14.
Ammissione agli esami dei candidati. -
Art. 15.
Risultati degli esami. -
Art. 16.
Compensi ai componenti delle commissioni. -
Art. 17. Spese per le sessioni di esami. -
Capo IV
- Rilascio dei certificati di abilitazione. Equipollenze e duplicati
Art. 18.
Rilascio dei certificati di abilitazione. -
Art. 19.
Equipollenza di tirocinio. -
Art. 20.
Equipollenza dei certificati di abilitazione. -
Art. 21.
Periodo utile per la richiesta di riconoscimento delle equipollenze. -
Art. 22.
Riconoscimento delle equipollenze. -
Art. 23.
Duplicati dei certificati di abilitazione. -
Capo V -
Disposizioni transitorie
Art. 24.
Validità dei precedenti certificati. -
Art. 25.
Rilascio certificati. -
Art. 26.
Equiparazione dei certificati. -
Visto il regio
decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il regio decreto
12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del
precitato regio decreto-legge numero 1331;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30
del regolamento approvato con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
Visto il decreto
luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e
del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
Ritenuta la necessità
di aggiornare la normativa vigente in armonia alle esigenze del progresso tecnico ed alla
legge 25 novembre 1971, n. 1041;
Udito il consiglio
tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Decreta:
Capo I - Classifica dei certificati di
abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore e requisiti generali per il rilascio
degli stessi.
Art. 1. Certificati di abilitazione. -
I certificati di
abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi:
il certificato di 1°
grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi
superficie;
il certificato di 2°
grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una
producibilità fino a 20 t/h di vapore;
il certificato di 3°
grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una
producibilità fino a 3 t/h di vapore;
il certificato di 4°
grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una
producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Art. 2. Determinazione della producibilità.
-
Il valore della
producibilità da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 è
quello della producibilità massima continua dichiarato dal costruttore e riportato nel
libretto matricolare del generatore.
Ove il valore di cui al
precedente comma non fosse specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
4°
grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento
non superiore a 30 m²;
3°
grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento
non superiore a 100 m².
2°
grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento
non superiore a 500 m²;
1°
grado: nessuna limitazione.
Art. 3. Modalità e requisiti per
l'ammissione agli esami e per il rinnovo dei certificati di abilitazione. -
I certificati di
abilitazione vengono rilasciati a norma del presente decreto, previo esito favorevole
degli esami di abilitazione di cui appresso.
Per l'ammissione agli
esami l'aspirante deve avere età non inferiore a 18 anni compiuti.
L'aspirante deve
presentare all'ispettorato provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione ha luogo la
sessione di esami a cui intende partecipare, apposita domanda su carta legale nella quale
deve dichiarare il grado di abilitazione che intende conseguire.
Alla domanda devono
essere allegati:
a)
il certificato di nascita comprovante che l'aspirante conduttore ha compiuto gli anni 18
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della
domanda;
b)
il certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione dei generatori di vapore
rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito
nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o
dal medico provinciale o da sanitari di enti ospedalieri o da altri medici all'uopo
autorizzati;
c)
il libretto personale di tirocinio, con le dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 11 del
presente decreto;
d)
due fotografie formato tessera di data recente, firmate sul verso dall'aspirante.
Il certificato di
abilitazione ha validità di cinque anni dalla data del suo rilascio e scade comunque al
compimento del 65° anno di età del conduttore abilitato.
L'ispettorato
provinciale del lavoro provvede al rinnovo dei certificati di abilitazione, su domanda
degli interessati, alla scadenza del quinquennio; la domanda dovrà essere corredata dal
certificato medico rilasciato dai medici indicati al precedente art. 3, dal quale risulti
il permanere della idoneità psico-fisica del conduttore.
Art. 4. Libretto personale di tirocinio. -
Salvo quanto disposto
dagli articoli 19 e 20 del presente decreto, l'aspirante al conseguimento di un
certificato di abilitazione, per poter comprovare l'effettuazione del periodo di tirocinio
prescritto, deve provvedersi del libretto personale di tirocinio.
Art. 5. Modalità per il rilascio del
libretto di tirocinio. -
Per ottenere il
rilascio del libretto di tirocinio, l'interessato deve presentare domanda alla sezione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, nella cui circoscrizione
l'aspirante abbia la propria residenza, corredata da:
a) fotografia di data
recente, formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b) certificato di
nascita;
c) certificato di
studi compiuti.
La sezione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, accertata la regolarità
della documentazione, provvede gratuitamente al rilascio del libretto personale di
tirocinio all'interessato.
Il giorno della
presentazione della domanda, l'interessato deve aver compiuto sedici anni di età.
Art. 6. Durata del tirocinio. -
Per l'ammissione agli
esami per il conseguimento di ciascuno dei seguenti gradi di abilitazione è necessario
che l'aspirante sia in possesso dei requisiti sotto indicati:
1° grado:
a)
sia in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di
istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale
limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche,
industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di
maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del
certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto, da almeno un anno,
purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;
b)
abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore
avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un
generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m².
2°
grado: abbia prestato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di
vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore,
presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m²;
3°
grado: abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di
vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore,
presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m²;
4°
grado: abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di
vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.
Art. 7. Frazionamento del periodo di
tirocinio. -
Il tirocinio può
essere effettuato in non più di due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i suddetti
periodi non intercorra un lasso di tempo superiore ad un anno. Comunque ai fini della sua
validità, tra la data di completamento del tirocinio e quella di presentazione della
domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
Art. 8. Validità del tirocinio. -
Il tirocinio è valido
per la partecipazione ad una sola sessione di esami e la data di inizio dello stesso non
può essere anteriore a quella di rilascio del libretto personale di tirocinio.
Il prescritto periodo
di tirocinio si computa dalla data di inizio alla data di chiusura di esso apposte sul
relativo libretto dall'utente del generatore presso il quale il tirocinio suddetto viene
effettuato; comunque, la data della fine del tirocinio non deve essere posteriore a quella
indicata nel bando di esami, quale data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
A comprova
dell'esecuzione del periodo di tirocinio prescritto, devono essere apposte sul libretto
una dichiarazione firmata del conduttore patentato sotto la guida del quale l'aspirante ha
effettuato il tirocinio ed una firma di convalida dell'utente del generatore.
Qualora nel corso del
periodo di tirocinio si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il
conduttore o l'utente, devono essere rinnovate le annotazioni riguardanti l'apparecchio,
la dichiarazione del conduttore e la firma dell'utente, a seconda del caso verificatosi.
Agli effetti
dell'ammissione agli esami è necessario l'accertamento, da parte dell'agente tecnico
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, della rispondenza della
dichiarazione del conduttore patentato.
Art. 9. Riduzione del tirocinio. -
La durata del
tirocinio, di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un terzo in favore dell'aspirante
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a)
certificato di frequenza, con buon esito, di un corso per conduttori di generatori di
vapore, relativo al grado che intende conseguire, autorizzato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
b)
certificato di abilitazione di 3° e 4° grado ai fini del conseguimento dell'abilitazione
immediatamente superiore.
Le
riduzioni suddette non sono cumulabili fra loro.
Art. 10. Tirocinio supplementare. -
Il candidato che non
abbia conseguito l'idoneità in una sessione di esami prevista dagli articoli 12 e
seguenti del presente decreto, per essere ammesso ad altra sessione di esami deve compiere
un tirocinio supplementare, di durata pari alla metà del periodo di tirocinio prescritto
per il tipo di abilitazione per il conseguimento della quale non è stato riconosciuto
idoneo.
Il tirocinio
supplementare è obbligatorio anche per il candidato che, per l'ammissione agli esami in
cui sia stato respinto, abbia beneficiato di equipollenza, ai sensi dell'art. 19 del
presente decreto.
Il tirocinio
supplementare deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8
del presente decreto.
Art. 11. Modalità per l'accertamento di
tirocinio. -
Gli agenti tecnici
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in occasione dei
sopralluoghi o di verifiche, dopo aver constatato, su richiesta dell'aspirante conduttore
che lo stesso effettua il tirocinio pratico sotto la guida del conduttore patentato e
presso il generatore del tipo indicato nel libretto personale di tirocinio, appongono sul
libretto stesso la dichiarazione dell'accertamento eseguito.
Capo III - Esami per l'abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore
Le sessioni di esami
per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolte
nelle epoche e nelle località indicate nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
Ogni modifica od
integrazione al suddetto prospetto è determinata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
I dirigenti degli
ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio sono autorizzati a tenere
ogni anno, nelle epoche fissate, le sessioni di esami per l'abilitazione alla conduzione
di generatori di vapore, che saranno rese note, mediante manifesto, a cura
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Art. 13. Prove di esame e programma. -
Gli esami di
abilitazione consistono in prove teorico-pratiche entro i limiti dei programmi, stabiliti
in relazione al grado di abilitazione da conseguire, di cui all'allegato 2 annesso al
presente decreto.
La prova pratica deve
essere effettuata su un generatore di vapore in funzione.
Art. 14. Ammissione agli esami dei
candidati. -
Le deliberazioni della
commissione di esame di cui all'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, relative
alla regolarità dei documenti, all'attendibilità delle dichiarazioni previste,
all'ammissibilità dei candidati stessi, sono definitive.
La commissione redige
un verbale dal quale risultino, per ciascun candidato non ammesso, le ragioni della
esclusione.
Art. 15. Risultati degli esami. -
Dei risultati degli
esami è redatto, giorno per giorno, processo verbale firmato dai commissari. I risultati
finali degli esami sono comunicati mediante affissione all'esterno del locale degli esami.
Chiusa la sessione di
esami, il presidente della commissione comunica i risultati all'ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio nonché alla sezione dell'Associazione nazionale per
il controllo della combustione nella cui circoscrizione ha avuto luogo la sessione stessa.
La commissione deve
elencare i candidati non ammessi agli esami, quelli respinti e quelli riconosciuti idonei,
e deve indicare, per ciascuno degli idonei, il grado di abilitazione conseguito.
Art. 16. Compensi ai componenti delle
commissioni. -
Ai componenti ed al
segretario delle commissioni esaminatrici è dovuto - salvo quanto disposto dall'art. 50
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le
funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato - per ciascun candidato esaminato,
un compenso nella misura fissata dal decreto ministeriale 2 agosto 1965, n. 214.
Ai medesimi sono
dovuti, inoltre, quando debbono recarsi fuori dal luogo di residenza, le indennità di
missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme vigenti per la categoria
di appartenenza.
All'esperto di cui al
punto 3) dell'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, qualora sia estraneo
all'amministrazione pubblica, compete, ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato in attività di
servizio, con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.
Art. 17.
Spese per le sessioni di esami. -
Gli oneri relativi allo
svolgimento delle sessioni di esami, ivi compresi quelli per il funzionamento delle
commissioni di cui all'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono a carico
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Sono parimenti a carico
dell'Associazione anzidetta, gli oneri per la corresponsione dei compensi e per il
rimborso spese di cui al precedente art. 16, eccettuati i trattamenti di missione
eventualmente spettanti ai presidenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici,
posti a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione provvede alla formazione del rendiconto ed
alla liquidazione delle spese e degli onorari.
Qualora dovesse
rendersi necessario il pagamento di alcune spese prima della compilazione del rendiconto,
le stesse saranno anticipate di volta in volta dall'Associazione suddetta.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione provvederà, in apposito capitolo del proprio
bilancio, alla previsione delle spese necessarie per le competenze attribuitole dal
presente decreto, che saranno coperte dalle entrate derivanti dai proventi di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1132 .
Nella determinazione
delle tariffe da proporre, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto-legge 12 maggio 1927,
n. 824, il consiglio di amministrazione dell'Associazione indicherà le maggiorazioni
percentuali da apportarsi, ridistribuite equamente tra le diverse categorie di utenti,
onde far fronte agli oneri di cui al comma precedente.
Capo IV - Rilascio dei certificati di
abilitazione. Equipollenze e duplicati
Art. 18. Rilascio dei certificati di
abilitazione. -
Il certificato di
abilitazione conforme al modello allegato 3 annesso al presente decreto è rilasciato
dall'ispettorato provinciale del lavoro in base al verbale della commissione esaminatrice.
Detto certificato sarà consegnato personalmente al titolare o direttamente o a mezzo
dell'Arma dei carabinieri, o a mezzo di pubblici ufficiali.
L'autorità che procede
alla consegna del certificato deve preventivamente accertare l'identità del titolare e
far apporre, in sua presenza, la firma sul certificato stesso; deve altresì rilasciare
ricevuta dell'avvenuta consegna e trasmetterla al competente ispettorato provinciale del
lavoro, insieme con la sua dichiarazione di aver adempiuto a quanto sopra indicato.
Art. 19. Equipollenza di tirocinio. -
Il periodo di servizio
compiuto alla conduzione di generatori di vapore sottoposti alla sorveglianza delle
amministrazioni indicate nell'art. 20 del presente decreto, è considerato equipollente,
per la stessa durata, al corrispondente periodo di tirocinio prescritto dall'art. 6. Tale
periodo di servizio e la indicazione della producibilità massima continua o in mancanza
della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalle
documentazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni.
Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, intesa l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione, può riconoscere, come periodo di tirocinio equipollente, per la stessa
durata, al corrispondente periodo di tirocinio prescritto dall'art. 6 del presente
decreto, il periodo compiuto all'estero alla conduzione di generatori di vapore. Tale
periodo di servizio e la indicazione della producibilità massima continua o, in mancanza,
della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalle
documentazioni rilasciate da pubbliche autorità, ovvero da enti od organismi esteri
riconosciuti.
Art. 20. Equipollenza dei certificati di
abilitazione. -
Il possessore di uno
dei titoli o certificati di abilitazione al quale il titolo o certificato posseduto è
dichiarato equipollente a norma del presente articolo, purché risulti che abbia condotto
effettivamente e per almeno un anno un generatore di vapore alle dipendenze
dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo o il certificato.
Le equipollenze sono
stabilite in relazione alla classifica dei certificati di abilitazione indicati all'art. 1
del presente decreto.
Sono equipollenti al
certificato di 2° grado:
a)
il titolo di capitano di macchina o di aspirante capitano di macchina della Marina
mercantile;
b)
il certificato di nomina a capo meccanico di 1ª, 2ª e 3ª classe della Marina militare;
c)
il certificato di nomina a secondo capo meccanico della Marina militare o il certificato
di nomina a sergente meccanico della Marina militare congiunto al certificato di
frequenza, con buon esito, del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).
Sono equipollenti al
certificato di 3° grado:
d)
il certificato di nomina a sergente meccanico della Marina militare;
e)
il certificato di nomina a meccanico navale di 1ª classe della Marina mercantile.
Art. 21. Periodo utile per la richiesta di
riconoscimento delle equipollenze. -
Il riconoscimento delle
equipollenze di cui al precedente articolo è ammesso entro e non oltre il periodo di
cinque anni dalla cessazione del servizio alla conduzione di generatori di vapore, presso
l'amministrazione che ha rilasciato il titolo o certificato.
Art. 22. Riconoscimento delle equipollenze.
-
La equipollenza è
dichiarata dall'ispettorato provinciale del lavoro nella cui circoscrizione l'interessato
ha la propria residenza.
A tal uopo il
richiedente deve presentare domanda unendovi la documentazione in base alla quale si
richiede l'equipollenza, nonché il certificato medico di cui alla lettera b) dell'art. 3.
L'ispettorato,
accertata la regolarità della documentazione e la validità per ottenere l'equipollenza,
provvede:
a) a
dichiarare nel libretto personale di tirocinio, rilasciato ai sensi dell'art. 4, le
equipollenze di tirocinio previste dall'art. 19;
b) a
rilasciare, nei casi previsti dall'art. 20, il certificato di abilitazione spettante,
annotando sul medesimo gli estremi del documento riconosciuto equipollente.
I documenti esibiti per
il riconoscimento delle equipollenze possono, dopo la deliberazione dell'ispettorato
provinciale del lavoro, essere restituiti all'interessato.
Art. 23. Duplicati dei certificati di
abilitazione. -
Possono essere
rilasciati duplicati dei certificati di abilitazione solo nei casi di smarrimento o di
dispersione dei certificati originali.
L'ispettorato
provinciale del lavoro che ha rilasciato il certificato originale provvederà, a domanda
dell'interessato, corredata di fotografia, al rilascio del duplicato.
Per il duplicato sono
dovuti dal richiedente i soli diritti di bollo.
Capo V - Disposizioni transitorie
Art. 24. Validità dei precedenti
certificati. -
I certificati di
abilitazione rilasciati o dichiarati equipollenti prima della entrata in vigore del
presente decreto conservano la loro validità, a norma delle disposizioni in base alle
quali vennero rilasciati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Entro tale termine,
detti certificati debbono essere sostituiti a norma degli articoli seguenti con i
certificati di abilitazione previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
Decorso tale termine, i
certificati non sostituiti perdono ogni validità ed i loro titolari non possono
continuare ad esercitare la condotta di generatori di vapore.
Art. 25. Rilascio certificati. -
Il rilascio dei
certificati di abilitazione ai sensi del precedente articolo spetta all'ispettorato
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione l'interessato esercita la condotta di
generatori di vapore o ha la propria residenza.
All'uopo l'interessato
deve presentare domanda in carta legale all'ispettorato suddetto allegandovi:
a) una fotografia di
data recente, formato tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b) il certificato od i
certificati di abilitazione già posseduti.
L'ispettorato rilascia
ricevuta del certificato o dei certificati di abilitazione esibiti. Detta ricevuta
sostituisce ad ogni effetto i certificati stessi per la durata massima di 30 giorni.
L'ispettorato provvede
a rilasciare all'interessato il nuovo certificato di abilitazione per il quale sia stata
riconosciuta la equipollenza senza alcuna spesa, all'infuori dei diritti di bollo dovuti
sul nuovo certificato di abilitazione.
Art. 26. Equiparazione dei certificati. -
Per la sostituzione
prevista dall'art. 24 valgono le seguenti norme:
a) i
certificati di 1° grado rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono
equiparati al certificato di 1° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;
b) i
certificati di 2° grado generale e particolare, rilasciati ai sensi del decreto
interministeriale 13 agosto 1937, sono equiparati al certificato di 2° grado, previsto
dall'art. 1 del presente decreto;
c) i
certificati di 2° grado B rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937
sono equiparati al certificato di 3° grado previsto dall'art. 1 del presente decreto;
d) i
certificati di 3° grado, generale e particolare, e quello di 4° grado, rilasciati ai
sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono equiparati al certificato di 4° grado
previsto dall'art. 1 del presente decreto.
Le spese relative ai
compensi dei componenti delle commissioni di cui al primo comma dell'art. 16 ed allo
svolgimento delle sessioni di esami afferenti gli esercizi 1971, 1972, 1973 e comunque
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state ancora
liquidate, sono assunte dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, la
quale vi provvede con la gestione dei depositi costituiti dai candidati a norma dell'art.
18 del decreto ministeriale 13 agosto 1937.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione provvede alla liquidazione delle spese ed
agli onorari effettuando il conguaglio attivo o passivo tra l'onere determinato
dall'applicazione del presente articolo e l'entità dei depositi costituiti per effetto
dell'articolo 18 del decreto ministeriale 13 agosto 1937.
Gli esami di
abilitazione in corso di svolgimento o il cui bando sia stato affisso anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto restano disciplinate dalle precedenti
disposizioni, salvo per quanto previsto dal precedente art. 27.
Dalla entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 13
agosto 1937, 27 aprile 1940, 16 maggio 1956, 24 gennaio 1966, 10 marzo 1971 e 16 giugno
1972 in materia di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.
Prospetto delle
sessioni di esami per il conseguimento della abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore da tenersi periodicamente
Aosta
Maggio-giugno
Torino
Maggio-giugno
Alessandria
Gennaio-febbraio
Asti
Ottobre-novembre
Biella
Ottobre-novembre
Cuneo
Settembre-ottobre
Novara
Marzo-aprile
Vercelli
Novembre-dicembre
Genova
Novembre-dicembre
La Spezia
Giugno-luglio
Savona
Aprile-maggio
Milano
Febbraio-marzo
Milano
Giugno-luglio
Milano
Ottobre-novembre
Bergamo
Maggio-giugno
Brescia
Marzo-aprile
Brescia
Settembre-ottobre
Como
Settembre-ottobre
Cremona
Settembre-ottobre
Mantova
Maggio-giugno
Pavia
Gennaio-febbraio
Varese
Gennaio-febbraio
Bolzano
Novembre-dicembre
Trento
Aprile-maggio
Venezia
Novembre-dicembre
Padova
Maggio-giugno
Treviso
Marzo-aprile
Verona
Settembre-ottobre
Vicenza
Gennaio-febbraio
Trieste
Maggio-giugno
Pordenone
Febbraio-marzo
Udine
Novembre-dicembre
Bologna
Maggio-giugno
Ferrara
Settembre-ottobre
Forlì
Gennaio-febbraio
Modena
Novembre-dicembre
Parma
Settembre-ottobre
Piacenza
Marzo-aprile
Reggio Emilia
Gennaio-febbraio
Firenze
Novembre-dicembre
Arezzo
Settembre-ottobre
Livorno
Luglio-agosto
Lucca
Maggio-giugno
Pisa
Gennaio-febbraio
Perugia
Marzo-aprile
Terni
Settembre-ottobre
Ancona
Maggio-giugno
Ascoli Piceno
Febbraio-marzo
Pesaro
Settembre-ottobre
Roma
Maggio-giugno
Latina
Febbraio-marzo
Rieti
Ottobre-novembre
L'Aquila
Maggio-giugno
Chieti
Aprile-maggio
Pescara
Ottobre-novembre
Teramo
Febbraio-marzo
Campobasso
Ottobre-novembre
Napoli
Novembre-dicembre
Salerno
Maggio-giugno
Bari
Settembre-ottobre
Brindisi
Novembre-dicembre
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Novembre-dicembre
Trapani
Novembre-dicembre
Cagliari
Settembre-ottobre
Sassari
Giugno-luglio
Programma di esame per
l'abilitazione alla condotta di generatori di vapore
Il candidato agli esami
per il conseguimento del certificato di 4° grado, che abilita alla condotta di generatori
di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore, dovrà conoscere
i seguenti argomenti.
NOZIONI GENERALI
Elementi sul sistema
metrico decimale:
Pesi e misure. Problemi
sulle misure lineari, di superficie o cubiche.
Elementi di fisica:
Forza. Lavoro e unità
di lavoro. Potenza e unità di potenza.
Calore specifico.
Caloria. Temperatura e termometri. Pressione, barometri, manometri. Produzione di vapore:
vapore saturo, vapore surriscaldato, acqua calda sotto pressione con temperatura superiore
a quella di ebollizione a pressione atmosferica (acqua surriscaldata). Titolo del vapore.
Combustibili:
Caratteristiche
generali dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, ivi compreso combustibili poveri e
residui di lavorazione. Poteri calorifici.
Combustione:
Il fenomeno della
combustione dei combustibili solidi, liquidi o gassosi. La funzione dell'aria. Calore
della fiamma e dei fumi. Condizioni di migliore combustione e sua regolazione.
Combustione di residui
di lavorazione e di combustibili poveri.
Focolari:
Principali tipi di
focolari in relazione ai diversi combustibili. Griglie. Focolari e griglie speciali per
combustibili residui di lavorazione. Bruciatori per combustibili liquidi e gassosi.
Tiraggio e camini:
Giri del fumo. Tiraggio
naturale ed artificiale. Regolazione del tiraggio. Tipi di camini. Inquinamento.
Generatori di vapore:
Descrizione dei tipi
più comuni di generatori di vapore aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Accessori dei
generatori di vapore:
a) Apparecchi di
sicurezza; valvole di sicurezza a peso e a molla.
b) Apparecchi di
osservazione: manometri, indicatori di livello e rubinetti di prova.
c) Apparecchi di
alimentazione: pompe alternative elettriche e a vapore, pompe centrifughe, iniettori.
Altri accessori:
valvole di intercettazione, di ritegno, di scarico e rubinetti vari. Porte di pulizia e di
vista.
Acqua di alimentazione:
Nozioni generali sulle
caratteristiche delle acque di alimento e di caldaia; sulla formazione di incrostazioni e
di corrosioni.
Loro effetti sulla
sicurezza e l'economia dell'esercizio. Metodi per prevenire la formazione delle
incrostazioni. Controlli essenziali sull'acqua.
Automatismi:
Scopi ed applicazioni
degli automatismi.
NOZIONI PRATICHE
Controllo del
materiale:
Sfaldature, fessure,
rigonfiamenti, corrosioni, soffiature, screpolature, nelle lamiere e nei tubi. Menomazione
dell'integrità dei giunti saldati e dell'unione dei tubi alle piastre tubiere e
collettori. Conseguenze delle alterazioni.
Norme regolamentari:
Doveri del conduttore.
Targa del costruttore. Libretto matricolare. Accessori prescritti dal Regolamento.
Condotta del
generatore:
Operazioni del
conduttore per l'avviamento, l'esercizio e la fermata del generatore. Regolazione della
combustione.
Azionamento degli
apparecchi di alimentazione dell'acqua.
Apparecchi di
controllo:
Lettura delle
indicazioni degli apparecchi di controllo.
Interpretazione delle
letture ed interventi.
Manutenzione:
Modalità di visita ai
generatori di vapore. Criteri per la preparazione del generatore alle visite e prove
regolamentari.
Montaggio e smontaggio
delle portelle di visita e di pulizia e degli accessori prescritti dal Regolamento.
Pulizia del focolare, del corpo cilindrico e del fascio tubolare. Metodi per togliere le
incrostazioni con sistemi manuali, meccanici e chimici. Guarnizioni e loro messa in opera.
Revisione delle valvole di sicurezza di intercettazione e degli accessori di controllo e
di esercizio.
Il candidato agli esami
per il conseguimento del certificato di 3° grado, che abilita alla condotta di generatori
di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore, dovrà
conoscere, oltre il programma di esame relativo al certificato di 4° grado, anche le
nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Combustibili:
Caratteristiche:
caratteristiche specifiche dei vari tipi di combustibili. Composizione dei combustibili.
Combustione:
Aria teorica e reale.
Eccesso d'aria. Aria supplementare.
Particolarità sulla
combustione dei vari tipi di combustibili.
Preriscaldamento
dell'aria comburente. Composizione dei prodotti della combustione. Metodi di analisi dei
prodotti della combustione. Elementi atti a rilevare l'andamento della combustione in
camera di combustione e nei circuiti dei fumi.
Incombusti gassosi.
Perdite di calore al camino. Valutazione ai fini del controllo della combustione degli
elementi ricavati dalle predette determinazioni.
Focolari:
Griglie meccaniche.
Camera di combustione per i vari combustibili. Refrattari, loro punto di rammollimento e
di fusione. Schermature. Focolari a radiazione totale. Focolari in pressione.
Tiraggio:
Soffiato, aspirato,
indotto o compensato.
Generatori di vapore:
Descrizione
particolareggiata dei vari tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a 3 t/h
di vapore.
Accessori speciali:
Separatori di acqua,
separatori di condensa, valvole di riduzione della pressione.
Acqua di alimentazione:
Determinazione della
durezza. Metodi di depurazione.
Principali tipi di
depuratori a freddo e a caldo. Alcalinità.
Effetti dell'eccessiva
alcalinità delle acque di alimentazione.
Addolcimento con resine
scambiatrici di ioni.
Apparecchi ausiliari:
Economizzatori o
preriscaldatori di aria. Surriscaldatori.
Desurriscaldatori.
Automatismi:
Descrizione dei
principali tipi di automatismi.
NOZIONI PRATICHE
Condotta dei
generatori:
Regolazione della
temperatura dell'aria di combustione.
Apparecchi di
controllo:
Interpretazione delle
letture ed interventi. Installazione di deprimometri. Pratico uso degli analizzatori di
gas.
Manutenzione:
Revisione degli
apparecchi di alimentazione, di regolazione e di controllo. Pulizia degli analizzatori ed
assorbimento e sostituzione dei reagenti.
Il candidato agli esami
per il conseguimento del certificato di 2° grado, che abilita alla condotta di generatori
di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 20 t/h di vapore, dovrà
conoscere, oltre al programma di esame relativo al certificato di 3° grado, anche le
nozioni teoriche e pratiche qui di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Combustibili:
Metodi per la
determinazione dei poteri calorifici.
Trattamenti preventivi
dei vari tipi di combustibili.
Combustione:
Caratteristiche della
combustione nei focolai a pressione.
Focolari:
Focolari per carbone
polverizzato. Focolari per combustione mista. Focolari per combustione a pressione.
Generatori di vapore:
Descrizione
particolareggiata dei principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità fino a
20 t/h di vapore.
Acqua di alimentazione:
Demineralizzazione
totale. Distillazione. Degasazione termica e chimica. Concetto e uso della grandezza PH.
Controllo e regolazione della depurazione. Determinazione dell'alcalinità, della
salinità dell'acqua. Dettagliata conoscenza dei metodi e dei sistemi di trattamento delle
acque di alimentazione.
Automatismi:
Regolazione automatica
della portata dell'acqua di alimentazione, del combustibile o dell'aria per la
combustione.
Regolazione automatica
della temperatura dei fluidi.
Alterazione del
materiale:
Degradazione delle
caratteristiche di resistenza dei materiali sottoposti ad elevate temperature.
Prove termiche:
Predisposizione delle
apparecchiature di misura e di controllo per la effettuazione di prove termiche.
Impostazione del
calcolo di rendimento e bilancio termico di un generatore di vapore.
NOZIONI PRATICHE
Automatismi:
Comando manuale delle
apparecchiature di regolazione e controllo a seguito di esclusione degli automatismi
durante l'esercizio ed in caso di emergenza. Interventi nei vari settori di esercizio di
una centrale termica in caso di segnalazioni di condizioni anomale.
Depurazione dell'acqua:
Preparazione e dosaggio
dei reagenti in un impianto di depurazione. Rigenerazione delle resine scambiatrici di
ioni.
Rigenerazione degli
scambiatori cationici ed anionici.
Determinazione della
salinità delle acque di alimentazione con metodi fisici e chimici.
Apparecchi di
controllo:
Impiego dei manometri
differenziali per la misura di portata dei fluidi. Interpretazione delle letture delle
apparecchiature di misura installate nella centrale termica.
Il candidato agli esami
per il conseguimento del certificato di 1° grado, che abilita alla condotta di generatori
di vapore di tutti i tipi aventi producibilità oltre 20 t/h di vapore dovrà conoscere,
oltre al programma di esame relativo al certificato di 2° grado, anche le nozioni
teoriche e pratiche qui di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Generatori di vapore:
Descrizione
particolareggiata dei principali tipi di generatori di vapore aventi producibilità oltre
20 t/h di vapore.
Apparecchi ausiliari:
Condensatori di vapore.
Automatismi:
Regolazioni automatiche
negli impianti di centrali termo-elettriche.
Nozioni sulla
organizzazione per l'esercizio e per il controllo di una centrale termica con
apparecchiature automatiche.
Prove termiche:
Ciclo termico in una
centrale termoelettrica.
Impostazione del
calcolo di rendimento per il completo ciclo di produzione e utilizzazione del vapore.
NOZIONI PRATICHE
Automatismi:
Interventi nei vari
settori di esercizio di una centrale termoelettrica in caso di segnalazione di condizioni
anomale.
REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, CHE COSTITUISCE L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE
(REGIO
DECRETO 12 MAGGIO 1927, N. 824)
Condotta dei generatori
di vapore
- Art. 27. - Nessun
generatore di vapore, fatta eccezione di quelli indicati dagli articoli 4 e 5, può essere
posto e mantenuto in azione senza la continua assistenza di persona che abbia i seguenti
requisiti:
1) età non minore di
18 anni compiuti;
2) moralità e buona
condotta;
3) idoneità fisica;
4) possesso del
certificato di abilitazione per il tipo di generatore corrispondente.
- Art. 28. - Quando
più generatori posti nel medesimo opificio funzionino in locali separati o distinti,
siano pure contigui, per ogni locale deve esservi un conduttore patentato, a meno che sia
prescritto un numero maggiore, con ordinanza motivata dalla Associazione nazionale per il
controllo della combustione.
- Art. 29. - Il
certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'ispettorato del lavoro, in
base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita commissione, nominata dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:
1) da un ispettore del
lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente
all'ufficio dell'ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di
esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della
sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per
territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui
delegato;
3) da un esperto in
materia di impianti di generazione di vapore.
Il certificato di
abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
- Art. 30. - Con
decreto ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di
esami, e sono indicate le modalità per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle
relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi.
Sono altresì stabilite
le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri
regolamenti.
- Art. 31. - Gli agenti
tecnici dell'Associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei
generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo
disimpegni le proprie mansioni.
Anche gli ispettori del
lavoro hanno facoltà di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma.
Qualora il conduttore
non adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o
negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato
infortunio ovvero abbia comunque posto in pericolo la incolumità di altri lavoratori, il
capo circolo dell'ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata e previa contestazione
degli addebiti, può, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge o dal
contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni, od
anche revocare il certificato di abilitazione.
Contro l'ordinanza del
capo circolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che decide definitivamente.
- Art. 32. - Salvo casi
di forza maggiore, il conduttore non può abbandonare il servizio senza preavviso di
almeno cinque giorni, fermi restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal
contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione.
In caso di
contravvenzione da parte del conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo
dell'ispettorato del lavoro può, con ordinanza motivata e previa contestazione degli
addebiti ed indipendentemente dalle altre sanzioni penali e delle azioni civili,
sospendere il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi,
dall'abilitazione alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di
pericolo di infortunio, può anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei
mesi o revocare l'abilitazione.
Contro i suddetti
provvedimenti è dato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che decide definitivamente.
- Art. 33. - In ogni
locale ove siano generatori di vapore deve essere affisso, a cura dell'utente, un estratto
delle principali disposizioni relative agli obblighi dei conduttori, compilato dalla
Associazione nazionale per il controllo della combustione.