Decreto
Ministeriale 01/12/1975
Norme di
sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
( Da questo decreto
sono state tratte le norme contenute nelle
Capo I
- Generatori e recipienti .
Capo
II - Forni facenti parte di impianti per la lavorazione di oli minerali .
Art.
4.
Capo I
- Prevenzione degli infortuni
Art. 16.
TITOLO
III - Disposizione transitorie e finali
Capo
I - Disposizioni transitorie
Capo
II - Disposizioni finali .
Visto il regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il
controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il regio decreto
12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del
precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;
Visto il regio decreto
11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministro per le corporazioni - le cui
competenze, ai sensi del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sono ripartite
tra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato - di stabilire, agli effetti della prevenzione contro gli
infortuni sul lavoro regolata dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, norme
tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle
disposizioni in vigore;
Sentito il consiglio
tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Decreta:
TITOLO I - Liquidi caldi sotto pressione con
temperatura superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (liquidi
surriscaldati) .
Capo I - Generatori e recipienti .
I generatori ed i
recipienti di liquidi caldi sotto pressione con temperatura superiore a quella di
ebollizione alla pressione atmosferica, di seguito denominati convenzionalmente liquidi
surriscaldati, sono soggetti alle norme per i generatori ed i recipienti di vapore
stabilite con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,, e successive modifiche ed
integrazioni, salvo gli articoli da 16 a 24 e da 36 a 42 per l'acqua surriscaldata nonché
da 16 a 33 e da 36 a 42, per gli altri liquidi surriscaldati. In luogo di tali articoli si
applicano le disposizioni del presente decreto.
I generatori di liquidi
surriscaldati devono essere corredati di:
a)
almeno un dispositivo di sicurezza a scarico convogliato, con diametro minimo
dell'orifizio non inferiore a 15 mm, atto a scaricare complessivamente la quantità
massima di vapore producibile in relazione alla potenzialità del generatore, tarato in
modo da intervenire alla pressione normale di esercizio incrementata della prevalenza
massima esercitata dalle pompe di circolazione nel generatore e comunque a pressione non
superiore a quella di progetto del generatore;
b)
un dispositivo indicatore della pressione esistente nel generatore;
c)
un dispositivo indicatore della temperatura del liquido all'uscita del generatore;
d)
almeno un mezzo di alimentazione opportunamente dimensionato nel caso in cui sia
necessario assicurare l'integrazione della perdita di liquido e degli eventuali prelievi
dall'impianto;
e)
un sistema meccanico di circolazione del liquido atto a trasferire all'esterno del
generatore il calore prodotto dallo stesso, nel caso in cui il circuito sia a circolazione
forzata;
f)
un vaso di espansione, chiuso o aperto munito di indicatore di livello con segno di minimo
e collegato con il generatore stesso mediante una tubazione di diametro interno correlato
alla potenzialità del generatore ed alle caratteristiche dell'impianto e comunque non
inferiore a 25 mm.
Negli
impianti realizzati con più generatori deve essere comunque assicurata la comunicazione
di ogni generatore con vaso di espansione o con l'atmosfera;
g)
almeno un dispositivo di intercettazione automatica dell'afflusso del combustibile che
intervenga nei seguenti casi:
arresto della
circolazione del liquido negli impianti a circolazione forzata;
raggiungimento della
temperatura massima del liquido all'uscita del generatore stabilita in relazione alle
caratteristiche dell'impianto;
abbassamento del
livello nel vaso di espansione al di sotto del valore minimo.
Le disposizioni di cui
alla precedente lettera g) non si applicano ai generatori alimentati con combustibile
solido non polverizzato o con sorgente di calore diversa dal fuoco. Per tali generatori
l'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede a prescrivere idonee
misure di sicurezza in base a quanto previsto dall'art. 26 del presente decreto.
I recipienti inseriti
nell'impianto sono esclusi dall'obbligo di dispositivi di sicurezza propri in tutti i casi
nei quali, per particolare natura e disposizione dell'impianto, non viene superata durante
l'esercizio la pressione di progetto dei recipienti stessi. In caso contrario,
l'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede a prescrivere
l'applicazione di idonei dispositivi di controllo e di sicurezza in base a quanto previsto
dall'art. 26 del presente decreto.
Ai soli fini
dell'applicazione delle norme del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,, e successive
modifiche e integrazioni, per quanto riguarda la potenzialità dei generatori, 600 kcal/h
erogate dai generatori di liquido surriscaldato sono considerate equivalenti a 1 kg/h di
vapore d'acqua prodotto.
La condotta dei
generatori di liquidi surriscaldati, esclusi i generatori di acqua surriscaldata per i
quali si applicano le norme per la condotta dei generatori di vapore di cui al decreto
ministeriale 1° marzo 1974, deve essere affidata a persona fisicamente idonea,
tecnicamente capace e di età non inferiore a 18 anni.
Capo II - Forni facenti parte di impianti
per la lavorazione di oli minerali .
Le enorme di cui al
presente capo si applicano per la costruzione e l'esercizio dei forni facenti parte di
impianti per la lavorazione degli oli minerali.
Agli effetti
dell'applicazione delle presenti norme, per forni si intendono le apparecchiature nelle
quali si riscaldano oli minerali a temperatura superiore a quella di ebollizione alla
pressione atmosferica al fine della loro utilizzazione come materia prima in processi di
lavorazione.
Le presenti norme si
applicano alle membrature del forno che contengono i fluidi di cui al precedente comma a
partire dall'attacco di ingresso a quello di uscita, ivi compresi i serpentini di
riscaldamento contenenti acqua o vapore d'acqua facenti parte del complesso del forno.
Agli effetti dei
controlli da eseguire da parte dell'A.N.C.C. il costruttore delle parti di cui all'art. 4
deve presentare alla Sezione A.N.C.C. competente per territorio, un progetto di massima
del forno con le indicazioni dei materiali e delle dimensioni delle parti soggette a
controllo nonché dei particolari dei giunti saldati. Il progetto deve essere corredato da
una relazione tecnica esplicativa riguardante i sistemi e gli accessori di sicurezza e
controllo.
Progetto e relazione
devono essere firmati da un tecnico abilitato secondo le disposizioni in vigore.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione accerta la rispondenza del progetto e della
relazione tecnica esplicativa alle disposizioni del presente decreto.
I materiali impiegati
nella costruzione delle parti soggette a controllo devono essere di nota provenienza; a
tal fine ciascun semilavorato deve essere idoneamente identificato a cura del fabbricante,
il quale deve rilasciare apposita certificazione.
I materiali devono
essere sottoposti con esito favorevole alle prove previste dalle norme nazionali od
internazionali, secondo le relative specifiche.
Qualora si tratti di
materiali non previsti in tali normative, le prove stesse devono essere eseguite secondo
le indicazioni specificate dal progettista del forno.
Le prove sui materiali
devono essere eseguite alla presenza di un tecnico dell'A.N.C.C., con esclusione dei
materiali adoperati per la costruzione di parti accessorie (attacchi per strumentazioni e
simili).
Per questi ultimi le
prove devono essere eseguite da parte del fabbricante del materiale o dal costruttore del
forno.
Per la realizzazione di
giunti saldati devono essere impiegati procedimenti di saldatura e saldatori qualificati.
Il costruttore deve
presentare all'A.N.C.C. la certificazione delle prove di qualifica eseguite.
Durante l'esecuzione
dei lavori di costruzione saranno effettuate dall'A.N.C.C. visite e controlli ai fini
dell'accertamento della conformità delle singole parti della costruzione al progetto.
Al termine della
costruzione deve essere eseguita una prova a pressione di liquido ad apparecchio
assiemato, alla presenza di un tecnico dell'A.N.C.C., ad una pressione non inferiore a 1,5
volte quella massima di esercizio indicata nel progetto.
In deroga a quanto
sopra, di volta in volta e per esigenze particolari, possono essere effettuate da parte
dell'A.N.C.C.
prove ed indagini
sostitutive delle prove a pressione di liquido.
All'atto delle prove di
cui ai precedente comma il costruttore deve presentare all'A.N.C.C. una distinta con le
indicazioni dei materiali impiegati e delle relative certificazioni di prova, nonché le
certificazioni concernenti i controlli sui giunti saldati.
Su una parte ben
visibile dell'apparecchio deve essere applicata, a cura del costruttore, una targa con le
indicazioni dei seguenti dati:
a) nome ed indirizzo
del costruttore o marchio di fabbrica legalmente depositato;
b) numero di
fabbricazione e anno di costruzione;
c) pressione e
temperatura che non si devono superare.
Sulla targa devono
essere stampigliati il numero di matricola assegnato dall'A.N.C.C. e la data di esecuzione
della prova finale.
Eseguite, con buon
esito, tutte le operazioni di controllo, l'A.N.C.C. rilascia per ogni apparecchio
costruito, apposito libretto matricolare.
Ogni forno deve essere
corredato dei seguenti accessori:
a)
almeno un dispositivo di intercettazione automatica dell'afflusso del combustibile che
intervenga in caso di mancanza di fiamma ai bruciatori;
b)
dispositivo automatico che agisca sull'arrivo del combustibile ai bruciatori in modo da
impedire che la temperatura del fluido di processo, misurata all'uscita del forno, superi
quella di progetto;
c)
sistema di protezione che impedisca di superare i limiti di pressione stabiliti in sede di
progetto;
d)
strumenti indicatori per il controllo della pressione e temperatura all'uscita del forno.
Eventuali valvole di
intercettazione poste tra sistemi di protezione e forno devono essere piombate in
posizione di completa apertura.
Quando per particolare
natura o disposizione dell'impianto non è possibile che i limiti di pressione stabiliti
nel progetto siano superati, è escluso l'obbligo di cui al precedente punto c).
Qualora il forno sia
costituito da più serpentini, gli strumenti indicatori delle temperature devono essere
almeno uno per ciascun serpentino.
I forni devono essere
sottoposti in sede di primo o nuovo impianto ad una ispezione generale intesa ad accertare
che gli stessi siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione e non
abbiano subito danni durante il trasporto ed il montaggio, nonché ad una verifica di
esercizio intesa ad accertare la rispondenza ed efficienza degli accessori di sicurezza,
di protezione e di controllo alle prescrizioni di cui al precedente art. 10.
Ogni forno deve subire
in occasione di ogni fermata di revisione, e comunque almeno ogni quattro anni, una
verifica completa e, almeno ogni sei mesi, una verifica di esercizio.
La verifica completa
consiste nella visita interna ed esterna del forno da eseguire con l'ausilio di idonei
mezzi di controllo e di ispezione, allo scopo di accertare lo stato di conservazione delle
membrature in relazione alla stabilità per le condizioni di esercizio e nella verifica
dell'efficienza degli accessori di sicurezza, protezione e controllo.
La verifica di
esercizio consiste nella constatazione che il forno è corredato degli accessori di cui
all'art. 10 e nel controllo delle grandezze fisiche (temperatura e pressione) concementi
la sicurezza del forno rilevate all'atto della verifica stessa.
In caso di modifica o
restauro, oltre alle prove di cui al precedente art. 12, il forno deve essere assoggettato
ad una prova di pressione con le modalità di cui al precedente art. 8.
Ai forni soggetti alle
norme di cui al presente capo II si applicano le disposizioni generali previste dal titolo
III del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Il tecnico
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione compila apposito verbale di
ogni verifica eseguita, rilasciandone copia all'utente.
La condotta dei forni
deve essere affidata a persona fisicamente idonea, tecnicamente capace e di età non
inferiore a 18 anni.
TITOLO II - Generatori di calore per
impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a
quella di ebollizione a pressione atmosferica
Capo I - Prevenzione degli infortuni
I generatori di calore
alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non
superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di
quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000
kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all'art.
3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed
installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima
pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.
I generatori di calore
di cui al precedente art. 16 devono essere sottoposti, a costruzione ultimata ed a cura
del costruttore, ad una prova idraulica non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di
esercizio per la quale sono stati costruiti e devono essere muniti di una targa di
costruzione, applicata in modo inamovibile su una parte essenziale e visibile del
generatore, recante le seguenti indicazioni:
a) nome del
costruttore;
b) numero di fabbrica
o sigla di identificazione del generatore;
c) potenzialità
nominale in kcal/h;
d) potenzialità
corrispondente del focolare, in kcal/h;
e) tipi di combustione
utilizzabili;
f) pressione massima
di esercizio.
Per i generatori di
calore ad elementi, la prova idraulica di cui sopra può essere effettuata separatamente
su ogni singolo elemento.
Per ogni generatore, il
costruttore deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei dati di targa, della data
di esecuzione della prova idraulica del generatore o dei singoli elementi e del buon esito
della prova stessa.
Le disposizioni del
presente articolo si applicano, altresì, ai generatori di calore per i quali si proceda a
riparazioni comportanti modifiche alla struttura costruttiva originaria.
Per ogni impianto,
realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del presente
titolo, deve essere presentata denuncia all'Associazione per il controllo della
combustione allorché:
a)
s'intenda effettuarne l'installazione;
b)
s'intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei
generatori;
c)
s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento
della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella
dei generatori di calore esistenti all'atto della prima installazione;
d)
si siano verificati incidenti o gravi avarie. Le denunce di cui ai punti a),b) e c) devono
essere fatte dall'installatore e debbono pervenire all'Associazione nazionale per il
controllo della combustione prima che si inizi la costruzione e modifica dell'impianto; le
denunce di cui al punto d) devono essere fatte dall'amministratore nel caso di impianti di
condomini in cui l'amministratore è prescritto dal codice civile oppure dall'utente,
entro 24 ore dall'evento.
Nei casi previsti dai
punti a),b),c) l'installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto
firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame della
rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.
I generatori di calore
di cui all'art. 16 del presente decreto, devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza
di seguito specificati in relazione alle condizioni di impianto.
Nel caso di impianti
con vaso di espansione aperto, ogni generatore deve essere munito di almeno una tubazione
non intercettabile, di diametro interno correlato alla potenzialità dell'impianto ed alla
lunghezza virtuale di detta tubazione e, in ogni caso, non inferiore a 18 mm, tale da
consentire attraverso il vaso di espansione aperto, lo scarico nell'atmosfera della
quantità massima di vapore producibile in relazione alla potenzialità nominale del
generatore.
Nel caso di impianti
con vaso di espansione chiuso, ogni generatore deve essere munito di almeno una valvola di
sicurezza non intercettabile, di diametro interno dell'orifizio non inferiore a 15 mm,
atta a scaricare la quantità massima di vapore producibile in relazione alla
potenzialità del generatore, tarata alla pressione massima di esercizio; il generatore di
calore deve altresì, essere collegato al vaso di espansione mediante una tubazione di
diametro interno correlato alla potenzialità del generatore ed in ogni caso non inferiore
a 18 mm.
Nel caso di impianti
realizzati con più generatori, deve essere comunque assicurata la comunicazione di ogni
generatore con un vaso di espansione o con l'atmosfera.
I generatori di calore
di cui all'art. 16 del presente decreto, salvo quelli alimentati con combustibile solido
non polverizzato, devono essere corredati dei seguenti dispositivi di protezione e di
controllo:
1)
un interruttore termico automatico di regolazione sistemato e tarato in modo da
interrompere l'apporto di calore quando la temperatura dell'acqua all'uscita del
generatore raggiunga il valore di regolazione, con un massimo pari alla temperatura di
ebollizione alla pressione atmosferica diminuita di almeno 5°C;
2)
un interruttore termico automatico di blocco a reinserimento manuale sistemato e tarato in
modo da interrompere l'apporto di calore allorché la temperatura dell'acqua all'uscita
del generatore raggiunga un valore prefissato con un massimo pari alla temperatura di
ebollizione alla pressione atmosferica, indipendente, negli organi di comando e di
controllo, dal dispositivo di cui al punto 1);
3)
un termometro atto ad indicare la temperatura dell'acqua all'uscita dal generatore di
calore ed un indicatore della pressione esistente nel generatore stesso.
Gli impianti con vaso
di espansione chiuso devono inoltre essere corredati di un pressostato di blocco a
reinserimento manuale regolato in modo da interrompere l'apporto di calore, allorché la
pressione raggiunge un valore prefissato e comunque non superiore alla pressione massima
di esercizio del generatore indicata sulla targa dal costruttore.
I generatori di calore
di cui all'art. 16 del presente decreto, alimentati con combustibile solido non
polverizzato, possono essere installati solo in impianti del tipo a vaso aperto e devono
soddisfare ad almeno una delle seguenti condizioni:
1)
siano forniti di focolare meccanico e adduzione meccanica totale dell'aria comburente;
2)
siano corredati di un riscaldatore d'acqua di consumo o di uno scambiatore di calore di
emergenza, muniti di scarico di sicurezza termico;
3)
siano inseriti in impianti a circolazione naturale, sprovvisti di organi di
intercettazione sul circuito dell'acqua.
I generatori di calore
alimentati con combustibile solido non polverizzato devono inoltre essere corredati degli
strumenti previsti al punto 3) dell'art. 20 del presente decreto, nonché di un
dispositivo atto ad arrestare l'immissione di aria comburente e di un dispositivo di
allarme acustico che intervengano quando la temperatura dell'acqua all'uscita dal
generatore raggiunge un valore prefissato con un massimo pari alla temperatura di
ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica diminuita di 10°C.
Previo buon esito
dell'esame del progetto di cui all'ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto,
completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da
parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione all'accertamento
della conformità al progetto approvato.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale
sono riportate le caratteristiche dell'impianto e l'esito degli accertamenti effettuati.
Ogni cinque anni, gli
impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per
i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina
dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000
kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di
efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare
con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere
conservati dall'utente.
Nessun impianto può
essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano
dato esito sfavorevole.
Ai generatori di calore
soggetti alle norme del presente titolo II si applicano le disposizioni generali previste
dal titolo III del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
TITOLO III - Disposizione transitorie e
finali
Capo I - Disposizioni transitorie
Per i forni, generatori
e recipienti di liquidi surriscaldati già in esercizio e non sottoposti in precedenza al
controllo dell'A.N.C.C., l'utente deve provvedere entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad inoltrare all'A.N.C.C. denuncia di utenza corredata dei
dati di targa, di un disegno con allegata relazione tecnica esplicativa riguardante le
condizioni dell'apparecchio all'atto della presentazione della domanda, nonché i sistemi
ed accessori di sicurezza e di controllo di cui l'apparecchio è dotato. La relazione deve
essere firmata da un tecnico abilitato. In tale relazione devono essere indicati anche i
controlli effettuati per rilevare l'idoneità dell'apparecchio all'esercizio.
Sulla base dei dati
denunciati, l'A.N.C.C. provvede alla immatricolazione provvisoria dell'apparecchio dopo
l'accertamento della sua identità. All'atto della prima fermata dell'impianto e comunque
non oltre due anni dalla data della denuncia, l'apparecchio deve essere sottoposto ad una
ispezione generale e ad una prova a pressione di liquido ad un valore non inferiore a 1,5
volte la pressione massima di esercizio indicata nel progetto oppure a prova sostitutiva
ai sensi del terzo comma dell'art. 8 e successivamente alle verifiche di esercizio.
Per i generatori di
calore di cui al precedente titolo II, già in funzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto, installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art.
1129 del codice civile, la obbligatorietà della nomina dell'amministratore, oppure
facenti parte di impianti centralizzati aventi potenzialità globale dei focolai superiore
a 100.000 kcal/h, deve essere presentata entro due anni dalla suddetta data, alla sezione
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione competente per territorio,
una denuncia corredata di un disegno schematico dell'impianto, firmato da un ingegnere o
altro tecnico abilitato a norma delle leggi in vigore, ai fini dell'accertamento della
conformità dell'impianto stesso alle prescrizioni di cui al titolo II del presente
decreto.
La potenzialità dei
focolai, qualora non indicata sulla targa del generatore, verrà determinata con le
modalità stabilite nelle specificazioni tecniche di cui al successivo art. 26.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame preliminare della denuncia
presentata ed ai successivi accertamenti della conformità dell'impianto alle norme del
presente decreto rilasciando un libretto matricolare sul quale è annotato l'esito degli
accertamenti eseguiti.
Qualora l'esame
preliminare o gli accertamenti eseguiti ai sensi del capo I del titolo II del presente
decreto abbiano dato esito sfavorevole, l'utente deve provvedere, nel primo caso, alla
presentazione di un progetto di modifica entro sei mesi dalla data di comunicazione
dell'A.N.C.C.; nel secondo caso, all'adeguamento entro un anno dell'impianto alle
prescrizioni effettuate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione in
base alle presenti norme.
Capo II - Disposizioni finali .
. L'associazione
nazionale per il controllo della combustione emana, su conforme parere del proprio
consiglio tecnico, le specificazioni tecniche applicative del presente decreto.
Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione.