Decreto
Ministeriale 21/05/1974
Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni
per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.
(Il testo è quello vigente dopo le modifiche ed integrazioni
successive,
Art.
1
Capo
III - Apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffè
Art. 17.
Capo I
- Disposizioni generali
Capo
II - Esoneri totali in sede di costruzione
Art. 28.
(Generatori di vapore di piccola potenzialità)
Art. 29.
(Generatori di vapore ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità)
Art. 30.
(Recipienti di vapore autoproduttori)
Art. 31.
(Recipienti di vapore non autoproduttori)
Capo
III - Esoneri parziali in sede di costruzione
Art. 32. (Prove sui materiali)
Art. 34. (Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco)
Art. 36. (Recipienti smaltati)
Capo
IV - Esoneri totali in sede di utilizzazione
Art. 39.
(Generatori di vapore a bassa pressione)
Art. 40.
(Recipienti di vapore a bassa pressione)
Capo V
- Esoneri parziali in sede di utilizzazione
Art. 41. (Generatori di vapore a sorgente termica diversa dal fuoco)
Art. 42. (Generatori e recipienti di vapore)
Art. 43. (Generatori di vapore a funzionamento automatico)
Art. 44. (Generatori di vapore a recupero diretto di condensa)
Art. 45. (Generatori di vapore a recupero di condensa)
Art. 46. (Generatori di vapore ad attraversamento meccanico)
Art. 47. (Generatori con camera di vapore per impianti ad acqua surriscaldata)
Art. 48. (Generatori di vapore di tipo monoblocco)
Art. 49. (Generatori e recipienti di vapore costruiti con materiali metallici
diversi dalla ghisa)
Art. 51. (Apparecchi facenti parte di impianti a ciclo continuo)
Art. 52. (Recipienti smaltati)
TITOLO
III - Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Capo
I - Disposizioni transitorie
Art. 53.
Capo I - Recipienti fissi contenenti gas
compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua non assimilabili a
quelli adibiti per il trasporto
I recipienti fissi
contenenti in tutto o in parte gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal
vapore d'acqua, escluse le bombole di capacità non superiore a 80 litri, sono soggetti ai
sensi degli articoli 43 e 44 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824:
a)
alle norme di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1973 riguardante il calcolo, l'impiego dei materiali e della
saldatura nella costruzione o riparazione di apparecchi a pressione;
b)
alle disposizioni di cui al titolo I del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, articoli da
1 a 9, 11, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 70, 71, 72 e 73 ed al titolo III del medesimo regio
decreto;
c)
all'obbligo dell'applicazione, da parte del costruttore, su una parte essenziale del
recipiente, di una targa indicante:
il nome o la ragione
sociale del costruttore;
il luogo e l'anno della
costruzione;
la temperatura e la
pressione di progetto.
La targa deve avere un
apposito spazio per la stampigliatura, da parte del costruttore, del numero di matricola
con relativa sigla della provincia e la data dell'ultima prova effettuata in sede di
costruzione.
L'agente tecnico
provvede per la punzonatura del marchio ufficiale dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione.
In prossimità della
targa e sulle singole membrature, in cui il recipiente risulta scomponibile, il
costruttore deve stampigliare, tra due marchi A.N.C.C., il numero di fabbrica del
recipiente e la data dell'ultima prova effettuata in sede di costruzione.
In deroga a quanto
stabilito dal punto c) del presente articolo, nei casi in cui le operazioni di
applicazione della targa, per comprovati motivi tecnici, possono compromettere la
stabilità del recipiente, il costruttore può punzonare tutte le indicazioni di cui ai
precedenti commi direttamente su una parte essenziale del recipiente stesso.
L'A.N.C.C. per i
recipienti di cui al presente articolo, assoggettati con esito positivo alle operazioni di
verifiche in sede di costruzione, rilascia un libretto matricolare contenente i dati di
targa, l'indicazione dei fluidi di esercizio, le certificazioni e le verbalizzazioni delle
operazioni e verifiche eseguite nonché un disegno del recipiente e le dichiarazioni
rilasciate dal costruttore.
La visita interna di
costruzione o riparazione consiste nell'esame di tutte le parti del recipiente soggette a
sorveglianza ai fini di accertarne la corrispondenza al progetto e l'esecuzione secondo le
disposizioni in vigore.
La prova idraulica
consiste nel sottoporre il recipiente a pressione di liquido. Tale pressione deve essere
mantenuta per tutto il tempo necessario all'esame del recipiente in ogni sua parte.
Per i recipienti di
nuova costruzione con pressione di progetto fino a 10 kg/cm², la prova idraulica si
esegue ad una pressione uguale ad una volta e mezza quella di progetto e comunque non
inferiore a 1,5 kg/cm².
Ove si tratti di
recipienti aventi pressione di progetto maggiore di 10 kg/cm² la prova deve essere
effettuata ad una pressione che superi di 5 kg/cm² quella di progetto e comunque non
inferiore ad una volta ed un quarto la pressione di progetto.
Per i recipienti
riparati le prove idrauliche si eseguono ad una pressione uguale ad una volta ed un quarto
la pressione di progetto e comunque non inferiore ad 1 kg/cm². Ove si tratti di
recipienti con pressione di progetto maggiore di 10 kg/cm², la prova sarà effettuata ad
una pressione che superi di 2,5 kg/cm² quella di progetto ed in ogni caso non inferiore
ad una volta ed un ottavo la pressione di progetto.
L'A.N.C.C., previa
dichiarazione del costruttore, può autorizzare una pressione di esercizio superiore a
quella indicata sulla targa.
Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano altresì ai recipienti importati e non sottoposti a
visita interna e prova idraulica presso il costruttore da parte degli agenti tecnici
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Per quanto attiene
l'esercizio, i recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori
diversi dal vapore d'acqua si distinguono nelle seguenti classi:
classe a) - recipienti
soggetti a sole verifiche in sede di costruzione;
classe b) - recipienti
soggetti alle verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto;
classe c) - recipienti
soggetti alle verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche.
Rientrano nella classe
a), e pertanto sono soggetti alle sole verifiche in sede di costruzione, i seguenti tipi
di recipienti:
recipienti di qualsiasi
tipo aventi il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità in litri
non superiore ad 8000 e pressione di progetto non maggiore di 12 kg/cm², purché siano
destinati ad essere installati singolarmente ed a contenere fluidi non corrosivi in
relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti i recipienti stessi.
Per detti recipienti il
costruttore deve dichiarare anche la portata massima e le caratteristiche dei fluidi
immissibili o del gas generabile;
recipienti di capacità
non superiore a 1000 litri e con pressione di progetto non superiore a 25 kg/cm², facenti
parte di impianti frigoriferi completamente assiemati in sede di costruzione con il gruppo
compressore ed in cui non siano inseriti recipienti di capacità e pressione maggiori di
quelle sopraspecificate.
La pressione di
progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo
del fluido frigorifero alla temperatura di 35°C;
generatori di acetilene
muniti, in aggiunta ai prescritti accessori di sicurezza, di guardia idraulica ed aventi
pressione di progetto non superiore a 1,5 kg/cm² e produzione oraria di gas acetilene non
superiore a 6 kg.
Rientrano nella classe
b), e pertanto sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo
impianto, i seguenti tipi di recipienti:
recipienti di qualsiasi
tipo aventi prodotto della pressione in progetto in kg/cm² per la capacità in litri non
superiore a 8000 e pressione di progetto non superiore a 12 kg/cm², destinati a
funzionare in collegamento con altri recipienti a pressione per i quali il prodotto della
pressione di progetto per la capacità in litri non superi 8000 e la pressione di progetto
non superi 12 kg/cm², purché contengano fluidi non corrosivi in relazione al tipo di
materiale con il quale sono costruiti;
recipienti di capacità
non superiore a 1000 litri e con pressione di progetto non superiore a 25 kg/cm², facenti
parte di impianti frigoriferi assiemati sul luogo di installazione in cui non siano
inseriti recipienti di capacità e pressione maggiori di quelle sopraspecificate.
La pressione di
progetto non deve essere inferiore ad 1,2 volte la pressione relativa del vapore saturo
del fluido frigorifero alla temperatura di 35°C.
Rientrano nella classe
c), e pertanto sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo
impianto e periodiche, tutti i recipienti con caratteristiche diverse da quelle previste
nei precedenti articoli 4 e 5.
I recipienti della
classe a) di cui all'art. 4 sono soggetti, oltre che alle disposizioni previste nell'art.
1 del presente decreto, all'accertamento in sede di costruzione della corrispondenza degli
accessori di sicurezza e di controllo alle norme vigenti.
In caso di modifica,
restauro o cambiamento d'uso, i recipienti devono essere sottoposti, oltre alla visita
interna e prova idraulica con le modalità di cui all'art. 2, agli adempimenti previsti
per i recipienti oggetto di primo impianto.
I recipienti della
classe b) di cui all'art. 5, oltre che alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente
decreto, sono soggetti all'obbligo della denuncia di primo o nuovo impianto, che deve
pervenire all'A.N.C.C. prima che l'apparecchio sia posto in esercizio ed in tempo utile
perché possano essere eseguite le verifiche regolamentari, e devono essere sottoposti in
sede di primo o nuovo impianto ad una ispezione generale intesa ad accertare che i
recipienti stessi siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione e
non abbiano subito danni durante il trasporto ed il montaggio, nonché ad una verifica di
esercizio intesa ad accertare la rispondenza degli accessori di sicurezza e di controllo,
alle norme vigenti.
In caso di modifica,
restauro o cambiamento d'uso, detti recipienti devono essere sottoposti oltre che alla
visita interna e prova idraulica con le modalità di cui all'art. 2, agli adempimenti
previsti per i recipienti oggetto di primo o nuovo impianto.
I recipienti della
classe c) di cui all'art. 6 sono soggetti oltre che alle disposizioni previste dagli
articoli 1 e 8 del presente decreto, agli obblighi di cui al cap. III, sezione 2ª, del
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e devono subire annualmente una verifica di
esercizio e, almeno ogni dieci anni, una verifica completa.
L'A.N.C.C. può ridurre
l'intervallo decennale di cui al precedente comma nel caso di recipienti contenenti fluidi
corrosivi in relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato.
I recipienti della
classe c) di cui sopra saranno sottoposti all'esame dell'efficienza delle valvole di
sicurezza ogni due anni a condizione che:
1)
la taratura delle valvole di sicurezza, alla presenza di un tecnico dell'A.N.C.C., venga
effettuata ad intervalli di tempo di due anni;
2)
la natura del fluido da scaricare sia tale da non pregiudicare la efficienza delle valvole
di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche dei materiali costituenti le valvole
stesse;
3)
l'impianto sia dotato di dispositivi che realizzino le condizioni di cui al primo comma
dell'art. 17 la cui affidabilità sia indicata in una relazione tecnica presentata
dall'utente;
4)
in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche attraverso l'esame delle
registrazioni disponibili presso l'impianto, che la funzione dei sistemi di regolazione e
controllo sia rimasta invariata rispetto alle indicazioni contenute nella relazione
tecnica presentata dall'utente.
La verifica di
esercizio di cui al precedente art. 9 consiste nella constatazione che le condizioni di
installazione dei recipienti, ai fini della sicurezza, permangono invariate rispetto a
quelle accertate in sede di impianto, nonché nell'esame dell'efficienza ed idoneità
degli accessori di sicurezza specificati nel capo IV del presente titolo.
La verifica completa
consiste nella visita interna ed esterna del recipiente da eseguirsi con l'ausilio di
idonei mezzi di controllo e di ispezione.
La verifica di cui al
precedente comma ha lo scopo di accertare lo stato di conservazione delle membrature del
recipiente considerato, in relazione alla stabilità per le condizioni di esercizio.
Qualora il recipiente
non risulti comunque ispezionabile, anche dopo lo smontaggio nelle sue parti essenziali,
od abbia masse interne o rivestimenti interni od esterni inamovibili o la cui rimozione
risulti pregiudizievole, la verifica deve essere integrata con una prova idraulica allo
stesso valore di pressione previsto dall'art. 2 per gli apparecchi riparati, limitatamente
alle camere non ispezionabili.
Tale prova di pressione
idraulica può essere sostituita con una prova di pressione con gas ad 1,1 volte quella di
progetto.
I costruttori, per i
recipienti di cui all'art. 6 del presente decreto, in aggiunta ai dati prescritti
dall'art. 1, punto c), debbono riportare su una parte visibile del recipiente stesso la
scritta "Recipiente soggetto a verifica annuale da parte dell'A.N.C.C.".
Capo II - Recipienti fissi contenenti gas
compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua assimilabili a
quelli adibiti per il trasporto
Ai sensi degli articoli
43 e 44 del regio decreto 22 maggio 1927, n. 824, sono considerati recipienti assimilabili
a quelli adibiti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, i recipienti
in un sol pezzo, denominati bombole, utilizzati come recipienti fissi.
Ai recipienti di cui al
precedente art. 12 di capacità superiore ad 80 litri, si applicano le disposizioni
previste al capo I del presente titolo.
Ai recipienti di cui al
precedente art. 12 di capacità non superiore ad 80 litri si applicano le disposizioni
previste ai capi I e II del presente titolo ad eccezione delle disposizioni riguardanti il
calcolo e l'impiego dei materiali, in sostituzione delle quali si applicano le norme
stabilite dal regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1925, e successive modifiche ed integrazioni.
Capo III - Apparecchi a pressione per la
preparazione rapida del caffè
In attuazione del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, gli apparecchi a pressione di vapore destinati alla
preparazione rapida del caffè di capacità superiore a 5 litri e per i quali il prodotto
della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità in litri non superi 300 e la
pressione di progetto non superi 3 kg/cm², sono soggetti agli adempimenti previsti per i
recipienti della classe a) di cui all'art. 4 del presente decreto e devono essere
corredati:
1)
di un mezzo di alimentazione di portata non inferiore al doppio della producibilità
massima di vapore e prevalenza non inferiore a quella massima di esercizio
dell'apparecchio aumentata di 0,5 kg/cm²;
2)
di un tubo di alimentazione e di uno scarico aventi diametro interno non inferiore ad 8
mm.;
3)
di una spia trasparente atta a rilevare la presenza dell'acqua nel bollitore al livello
normale con caratteristiche costruttive tali da renderne semplice lo smontaggio e la
pulizia;
4)
di un indicatore di pressione e temperatura nonché di una valvola di sicurezza conformi
alle disposizioni di cui al capo IV del presente titolo.
Per gli apparecchi a
pressione di vapore d'acqua destinati alla preparazione rapida del caffè che non ricadono
sotto le ipotesi di cui al precedente art. 15, si applicano le norme stabilite dal regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed integrazioni.
Disposizioni sugli
accessori di sicurezza e controllo dei recipienti fissi contenenti gas compressi,
liquefatti o disciolti
o vapori diversi dal vapore di acqua
I recipienti fissi
contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua
devono essere installati in modo tale che, durante il normale esercizio, non vengano
superati i limiti di temperatura e di pressione stabiliti nel progetto, indipendentemente
dall'intervento dei dispositivi di sicurezza di cui al presente capo.
Tali recipienti devono
essere muniti di:
a)
un manometro od altro indicatore di pressione, con segno di massimo, controllabile a mezzo
di manometro campione;
b)
una o più valvole di sicurezza o dispositivi a frattura prestabilita, secondo le
disposizioni contenute negli articoli successivi;
c)
un termometro o altro idoneo indicatore di temperatura.
Detti dispositivi
possono essere installati direttamente sugli apparecchi o collegati agli stessi tramite
tubazioni.
Quando per particolare
natura o disposizione dell'impianto non è possibile che i limiti di pressione e
temperatura stabiliti nel progetto siano superati, è escluso l'obbligo degli accessori di
cui ai precedenti punti b) e c).
Più recipienti
collegati in ciclo possono essere protetti da un unico sistema di sicurezza costituito
dagli elementi di protezione di cui ai punti a), b) e c).
I recipienti devono
essere muniti, nei casi prescritti, di uno scarico o spurgo o presa di pressione.
Le valvole di sicurezza
prescritte al precedente articolo devono essere ad intervento automatico oppure comandate
da dispositivo pilota.
L'energia ausiliaria
per le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota deve essere fornita dal fluido
contenuto nel recipiente oppure da altre fonti ed in tal caso la valvola deve aprirsi
automaticamente qualora detta energia ausiliaria venga a mancare.
La verifica della
pressione di taratura deve essere eseguita o con valvole montate sul recipiente ovvero al
banco.
E' consentito l'impiego
di dispositivi a frattura prestabilita in sostituzione o a monte di valvole di sicurezza,
quando sia richiesto da condizioni tecniche particolari ovvero da esigenze di elaborazioni
speciali che avvengano all'interno del recipiente.
Non è consentita
l'installazione di valvole di sicurezza o di intercettazione a monte o a valle dei
dispositivi a frattura prestabilita quando per azioni che possano avvenire nel recipiente
o per altre cause si prevedano aumenti improvvisi ed incontrollabili della pressione.
La verifica della
pressione di taratura dei dispositivi a frattura prestabilita deve essere eseguita tramite
prova di rottura su prototipo.
I dispositivi di
sicurezza devono essere dimensionati e devono funzionare in modo che la pressione non
superi quella stabilita dalle specificazioni tecniche applicative di cui all'articolo 58
del presente decreto.
La portata di fluido
che essi possono scaricare non deve essere inferiore alla massima quantità di fluido
comunque adducibile o generabile nel recipiente anche in relazione a prevedibili anomalie
nell'esercizio del recipiente stesso o dell'impianto in cui è inserito.
Qualora non siano state
fornite dal progettista ovvero dall'utente le indicazioni della quantità di fluido da
scaricare, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerta
direttamente che le valvole installate siano rispondenti ai requisiti di cui al precedente
art. 20.
I condotti di
collegamento e ingresso ai dispositivi di sicurezza nonché gli eventuali condotti di
scarico devono essere dimensionati e realizzati in modo da non limitare la funzionalità
dei detti dispositivi di sicurezza.
Lo scarico dei
dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo tale da evitare danni alle persone.
L'installazione di
valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei dispositivi di sicurezza, salvo
il caso del divieto di cui all'articolo 19, è consentita su motivata richiesta
dell'utente in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque
nocivi.
Le valvole di
intercettazione di cui al precedente comma devono essere piombate in posizione di apertura
a cura dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione alla quale vanno
segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.
Sono rispondenti ai
requisiti di cui all'art. 20 le valvole di sicurezza ed i dispositivi a frattura la cui
sezione risulti complessivamente non inferiore al valore determinato in funzione della
portata da scaricare, del coefficiente di efflusso e delle caratteristiche del fluido.
Il coefficiente di
efflusso delle valvole di sicurezza e dei dispositivi a frattura prestabilita può essere
determinato dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su richiesta
degli interessati, mediante l'effettuazione di prove dirette su campioni.
La mancanza di tali
prove comporta l'adozione dei valori limitativi del coefficiente di efflusso secondo le
specificazioni fissate dall'A.N.C.C. su conforme parere del consiglio tecnico.
Capo I - Disposizioni generali
Il presente titolo
disciplina a norma dell'art. 5 del R.D. 12 maggio 1927, n. 824, gli esoneri
dall'applicazione di prescrizioni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore
d'acqua e recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore
d'acqua.
La dichiarazione
d'esonero è rilasciata dall'A.N.C.C. alle condizioni stabilite nei successivi articoli e
subordinatamente all'osservanza delle specificazioni tecniche applicative previste
dall'art. 58 del presente decreto.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione può rifiutare l'esonero quando l'apparecchio
o l'impianto non diano garanzie sufficienti ai fini della sicurezza, anche se sussistono
le condizioni previste dal presente decreto per il rilascio della dichiarazione di
esonero.
Avverso il
provvedimento dell'Associazione l'interessato può produrre ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 110 del regolamento approvato con
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
La dichiarazione di
esonero resta - di diritto - annullata, quando vengano a mutare in tutto o in parte le
condizioni che l'hanno determinata; entro dieci giorni da tale evento il possessore
dell'apparecchio esonerato deve denunciare alla sezione dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, nella cui circoscrizione trovasi l'apparecchio, qualunque
modificazione da questo subita nelle condizioni di cui sopra.
Capo II - Esoneri totali in sede di
costruzione
Per le categorie di
apparecchi previste dai successivi articoli da 28 a 31 può essere concesso, in sede di
costruzione, l'esonero dalla effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione
2ª del capo IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927,
n. 824 (esonero totale) e dall'osservanza di altre prescrizioni in ciascun articolo
specificate.
Per ogni apparecchio
esonerato deve essere riportata a cura del costruttore, o sulla targa di cui all'art. 14
del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, oppure su una parte dell'apparecchio visibile
durante l'esercizio, la dicitura "esonerato".
Art. 28. (Generatori di vapore di piccola
potenzialità)
Per i generatori di
vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità
totale in litri non superi 300 e la pressione di progetto non superi 10 kg/cm², può
essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27 nonché l'esonero dall'osservanza
delle seguenti prescrizioni:
1) applicazione della
seconda valvola di sicurezza;
2) applicazione del
secondo mezzo di alimentazione;
3) applicazione del
secondo indicatore di livello;
4) assistenza del
conduttore abilitato.
Art. 29. (Generatori di vapore ad
attraversamento meccanico di limitata potenzialità)
Per i generatori di
vapore ad attraversamento meccanico per i quali la pressione di progetto non superi 12
kg/cm² ed il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per la capacità totale in
litri non superi 3000 e nei quali la separazione del vapore dal livello del liquido non è
netta, può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27 nonché l'esonero
dall'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1) applicazione della
seconda valvola di sicurezza;
2) applicazione del
secondo mezzo di alimentazione;
3) applicazione degli
indicatori di livello;
4) assistenza del
conduttore abilitato.
Art. 30. (Recipienti di vapore
autoproduttori)
Per i recipienti di
vapore autoproduttori, per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm² per
la capacità in litri non superi 300 e la pressione di progetto non superi 10 kg/cm²,
può essere concesso l'esonero totale di cui all'articolo 27.
Art. 31. (Recipienti di vapore non
autoproduttori)
Per i recipienti di
vapore non autoproduttori, per i quali il prodotto della pressione di progetto in kg/cm²
per la capacità in litri non superi 400 e la pressione di progetto non superi 10 kg/cm²
può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 27.
Capo III - Esoneri parziali in sede di
costruzione
Art. 32. (Prove sui materiali)
Può essere concesso
l'esonero dalla prescrizione relativa alla esecuzione, alla presenza di un agente tecnico
dell'A.N.C.C., della prova preventiva sui materiali da impiegare nella costruzione dei
seguenti tipi di apparecchi a pressione:
a) generatori e
recipienti di vapore esonerabili totalmente;
b) recipienti a
pressione in genere, non soggetti alle verifiche periodiche.
L'esonero di cui al
precedente comma è esteso ai materiali da impiegare nella costruzione di tubi, di piccoli
pezzi e di parti accessorie di apparecchi di ogni tipo, entro i limiti di cui alle
specificazioni tecniche emanate dall'A.N.C.C. in base all'art. 58 del presente decreto.
Per i materiali da
impiegare nella costruzione di particolari tipi di apparecchi non rientranti fra quelli di
cui al primo comma può essere concesso, su conforme parere del consiglio tecnico
dell'A.N.C.C., l'esonero previsto dal presente articolo qualora:
1)
nei calcoli di verifica della stabilità sia stato assunto, per la parte alla cui
costruzione i materiali sono destinati, un coefficiente di sicurezza pari a 1,5 volte
quello minimo prescritto;
2)
la parte alla cui costruzione i materiali sono destinati sia soggetta in esercizio ad una
temperatura compresa tra -10° e +50°C; limiti diversi di temperatura possono essere
stabiliti per particolari tipi di materiali.
Recipienti con
pressione di progetto non superiore a 1 kg/cm²
Per i recipienti con
pressione di progetto non superiore a 1 kg/cm², salvo le disposizioni di cui al
successivo art. 35, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa
all'effettuazione della prova idraulica al valore minimo di 1,50 kg/cm² sempreché siano
sottoposti a prova idraulica ad una pressione non inferiore ad 1,5 volte la pressione di
progetto.
Art. 34. Generatori di vapore a sorgente
termica diversa dal fuoco
Per i generatori di
vapore a sorgente termica diversa dal fuoco può essere concesso l'esonero
dall'applicazione delle norme per la verifica della stabilità relative ai generatori di
vapore purché vengano ottemperate le norme per la verifica della stabilità dei
recipienti a pressione.
Qualora la sorgente
termica sia costituita dall'elettricità, oltre l'esonero previsto al comma precedente,
può essere concesso l'esonero dal divieto di impiego della ghisa nella costruzione dei
generatori stessi.
Art. 35. (Recipienti per i quali è
pregiudizievole all'esercizio l'effettuazione di prove idrauliche)
. Per i recipienti di
forma o dimensioni tali che il riempimento con l'acqua possa recare pregiudizio alla
stabilità propria e dei sostegni, nonché per i recipienti per i quali anche modeste
tracce di umidità possano recare pregiudizio per l'esercizio cui sono destinati, può
essere concesso su conforme parere del consiglio tecnico dell'A.N.C.C., il quale fisserà
gli eventuali controlli da eseguire, l'esonero dalle prescrizioni relative
all'effettuazione di prove idrauliche sempreché:
a) i
calcoli di verifica della stabilità siano eseguiti adottando per le condizioni di prova i
coefficienti previsti per le condizioni di esercizio;
b)
venga effettuata, in sostituzione della prova idraulica, una prova di pressione con gas,
ad un valore di pressione non inferiore ad 1,1 volte quella di progetto, con l'ausilio di
mezzi atti a rilevare la presenza di perdite.
Art. 36. (Recipienti smaltati)
Per i recipienti
smaltati può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione
della prova idraulica di costruzione, al valore di pressione regolamentare, a condizione
che detta prova sia eseguita prima della smaltatura per le membrature per le quali risulta
tecnicamente effettuabile, e venga ripetuta alla pressione di progetto dopo smaltatura a
recipiente finito.
Per i recipienti fissi
di capacità non superiore ad 80 litri assimilabili a quelli adibiti per il trasporto di
gas compressi, liquefatti o disciolti ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 12 maggio
1927, n. 824 e dell'articolo 12 del presente decreto, può essere concesso l'esonero dalla
prescrizione relativa all'applicazione delle norme stabilite dagli articoli da 3 a 39 del
regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, purché vengano
soddisfatti gli adempimenti di cui all'art. 13 del presente decreto.
Capo IV - Esoneri totali in sede di
utilizzazione
Per le categorie di
apparecchi previste dai successivi articoli 39 e 40 può essere concesso, in sede di
utilizzazione, l'esonero dall'effettuazione di tutte le verifiche stabilite dalla sezione
2ª del cap. IV del titolo I del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927,
n. 824 (esonero totale) e dall'osservanza di altre prescrizioni in ciascun articolo
precisate.
Gli apparecchi
rientranti nelle categorie di cui agli articoli da 28 a 31 i quali non siano stati oggetto
di esonero in sede di costruzione, possono essere esonerati in sede di utilizzazione, alle
condizioni previste nei rispettivi articoli.
Art. 39. (Generatori di vapore a bassa
pressione)
Per ogni generatore di
vapore con pressione massima di esercizio non superiore a 1 kg/cm², superficie di
riscaldamento non superiore a 100 m² e producibilità di vapore al carico massimo
continuo non superiore a 2 t/h può essere concesso l'esonero totale di cui all'art. 38
nonché l'esonero dall'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1)
applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, fermo restando
l'obbligo dell'installazione di una valvola di sicurezza idonea a scaricare, alla
pressione massima di esercizio, la quantità di vapore producibile al carico massimo
continuo;
2)
applicazione di mezzi meccanici di alimentazione;
3)
assistenza del conduttore abilitato.
Art. 40. (Recipienti di vapore a bassa
pressione)
Per i recipienti di
vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione massima di esercizio non
superiore a 1 kg/cm², può essere concesso l'esonero di cui all'art. 38.
Capo V - Esoneri parziali in sede di
utilizzazione
Art. 41. (Generatori di vapore a sorgente
termica diversa dal fuoco)
Per i generatori di
vapore a sorgente termica diversa dal fuoco, ivi compresi quelli a riscaldamento elettrico
non inseriti in circuiti nucleari, può essere concesso l'esonero da una o da tutte le
seguenti prescrizioni:
1)
applicazione del secondo indicatore di livello;
2)
applicazione del secondo mezzo di alimentazione;
3)
applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, fermo restando
l'obbligo dell'installazione di una valvola di sicurezza idonea a scaricare alla pressione
massima di esercizio la quantità di vapore producibile al carico massimo continuo;
4)
assistenza del conduttore abilitato.
Art. 42. (Generatori e recipienti di
vapore)
Per i generatori di
vapore, può essere concesso l'esonero dall'applicazione dell'art. 16 del regio decreto 12
maggio 1927, n. 824, fermo restando l'obbligo dell'installazione di almeno due valvole di
sicurezza complessivamente idonee a scaricare alla pressione massima di esercizio la
quantità di vapore producibile al carico massimo continuo.
Per i recipienti di
vapore può essere concesso l'esonero dall'applicazione dell'art. 36 del regio decreto 12
maggio 1927, n. 824, purché vengano rispettate le norme di cui agli articoli 18, 19, 20,
21, 22 e 23 del presente decreto.
Art. 43. (Generatori di vapore a
funzionamento automatico)
Per ogni generatore di
vapore che utilizzi combustibile liquido o gassoso o polverizzato o energia elettrica,
avente producibilità a carico massimo continuo non superiore a 3 t/h e pressione massima
di esercizio non superiore a 15 kg/cm², può essere concesso l'esonero dalla prescrizione
relativa alla presenza continua, nel luogo di installazione, del conduttore abilitato.
Art. 44. (Generatori di vapore a recupero
diretto di condensa)
Per i generatori di
vapore che utilizzano combustibile liquido o gassoso o polverizzato, per i quali il 75%
almeno del vapore prodotto rientra allo stato condensato nel generatore stesso per
gravità a mezzo di tubazioni prive di valvole di intercettazione, può essere concesso
l'esonero dall'osservanza della prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo
di alimentazione.
Art. 45. (Generatori di vapore a recupero
di condensa)
Per i generatori di
vapore, per i quali il 75% almeno del vapore prodotto rientra allo stato condensato nel
generatore stesso per gravità, può essere concesso l'esonero dall'osservanza della
prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di alimentazione, su conforme
parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione.
Art. 46. (Generatori di vapore ad
attraversamento meccanico)
Per i generatori di
vapore ad attraversamento meccanico, nei quali la separazione del vapore dal liquido non
è netta e per i quali il prodotto della pressione massima di esercizio in kg/cm² per la
capacità in litri supera il limite di cui all'art. 29, può essere concesso l'esonero
dall'applicazione degli indicatori di livello.
Art. 47. (Generatori con camera di vapore
per impianti ad acqua surriscaldata)
Per i generatori di
vapore che utilizzano combustibile liquido o gassoso o polverizzato con prelievo di acqua
surriscaldata in ciclo chiuso, nei quali non oltre il 25 per cento del vapore producibile
al carico massimo continuo viene utilizzato all'esterno, può essere concesso l'esonero
dall'osservanza della prescrizione relativa all'applicazione del secondo mezzo di
alimentazione.
Art. 48. (Generatori di vapore di tipo
monoblocco)
Per i generatori di
vapore di tipo monoblocco, costruiti in modo da poter essere installati o rimossi senza
congiunzione o disgiunzione, anche parziali, delle membrature e degli accessori, può
essere concesso l'esonero dalle prescrizioni relative all'effettuazione, senza
rivestimento isolante, delle visite interne e prove idrauliche di primo o nuovo impianto e
periodico.
Art. 49. (Generatori e recipienti di vapore
costruiti con materiali metallici diversi dalla ghisa)
Per i generatori di
vapori aventi capacità totale non superiore a 1000 litri e per i recipienti di vapore
aventi capacità non superiore a 5000 litri, costruiti con materiali metallici diversi
dalla ghisa, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa all'effettuazione
della prima visita interna e della prima prova idraulica sul luogo di primo o nuovo
impianto.
Art. 50. (Generatori di vapore, recipienti
di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti da Paesi della CEE e da
altri Paesi esteri)
Per i generatori di
vapore, i recipienti di vapore ed i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti
provenienti dai Paesi della CEE e da altri Paesi esteri può essere concesso l'esonero
dalla prescrizione relativa all'esecuzione, alla presenza di un agente tecnico
dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, delle prove e delle
verifiche di costruzione a condizione che:
1) i
materiali impiegati, le modalità di costruzione e le verifiche di stabilità, nonché le
prove e le verifiche di costruzione effettuate ai sensi del successivo punto 2) siano
rispondenti alle disposizioni vigenti in Italia;
2)
le prove e le verifiche di costruzione siano eseguite da enti collaudatori riconosciuti
dagli Stati di provenienza e indicati nei provvedimenti previsti dall'art. 11, quarto
comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
3)
vengano fornite alla sezione competente dell'A.N.C.C. le certificazioni relative alle
prove di cui al punto 2) del presente articolo;
4)
vengano effettuate da parte degli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione le verifiche sottospecificate:
a)
prova a caldo per i generatori di vapore d'acqua ed i recipienti di vapore totalmente
esonerabili e per questi aventi i requisiti fissati nell'art. 49 del presente decreto;
b)
visita interna, prova idraulica e prova a caldo d'impianto per tutti gli altri generatori
e recipienti di vapore d'acqua non rientranti nelle categorie previste al punto a);
c)
verifica di esercizio per i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori
diversi dal vapore d'acqua, aventi i requisiti fissati nel precedente art. 4 e per gli
apparecchi di cui all'art. 15 del presente decreto;
d)
prove d'impianto, previste dal titolo I del presente decreto, per tutti gli altri
recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua,
non compresi al punto c).
Art. 51. (Apparecchi facenti parte di
impianti a ciclo continuo)
Per gli apparecchi a
vapore e per i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti facenti parte di
impianti a ciclo continuo può essere concesso, su domanda tecnicamente motivata,
l'esonero dall'esame annuale dell'efficienza delle valvole di sicurezza a condizione che:
1)
la taratura delle valvole di sicurezza, in presenza di un tecnico dell'A.N.C.C., venga
effettuata ad intervalli di tempo di tre anni; sono ammessi intervalli di tempo superiori
ai tre anni su parere favorevole del consiglio tecnico dell'A.N.C.C. nel caso di cicli
funzionali che eccezionalmente superino i tre anni di durata;
2)
la natura del fluido sia tale da non pregiudicare l'efficienza delle valvole di sicurezza,
tenuto conto delle caratteristiche dei materiali costituenti le valvole stesse;
3)
l'impianto sia dotato di dispositivi che realizzino le condizioni di cui al primo comma
dell'art. 17, la cui affidabilità sia indicata nella relazione tecnica presentata
dall'utente all'atto della domanda;
4)
in sede di verifica di esercizio venga accertato, anche attraverso l'esame delle
registrazioni disponibili presso l'impianto che la funzione dei sistemi di regolazione e
controllo sia rimasta invariata rispetto alle indicazioni contenute nella relazione
tecnica presentata dall'utente.
I recipienti di
stoccaggio di gas compressi, liquefatti o disciolti, posti al servizio del ciclo continuo,
si considerano a tutti gli effetti come facenti parte del ciclo.
Per gli apparecchi a
vapore inseriti in detti impianti può altresì essere concesso l'esonero dalla
prescrizione relativa alla effettuazione della visita interna di scadenza biennale e della
prova idraulica decennale a condizione che:
il fluido contenuto non
sia corrosivo in relazione al tipo di materiale costituente l'apparecchio considerato;
venga eseguita
annualmente una prova a caldo e ogni dieci anni una verifica completa ai sensi
dell'articolo 10 del presente decreto.
Art. 52. (Recipienti smaltati)
Per i recipienti
smaltati è concesso l'esonero dall'effettuazione della prova idraulica di primo o nuovo
impianto.
TITOLO III - Disposizioni comuni ai titoli
precedenti
Capo I - Disposizioni transitorie
Ai recipienti a
pressione che prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già sottoposti
dall'A.N.C.C., con esito positivo, alle verifiche e prove sul luogo di installazione
stabilite dalle disposizioni a tale data in vigore, o per i quali l'utente ha provveduto
ad inoltrare all'A.N.C.C. le denunce di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 46 del
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in deroga alle disposizioni di cui al capo IV del
titolo I del presente decreto possono applicarsi quelle vigenti alla detta data.
I recipienti di cui al
precedente comma debbono adeguarsi alle disposizioni del capo IV del titolo I del presente
decreto in caso di riparazione, modifica, cambiamento d'uso o qualora l'Associazione
nazionale per il controllo della combustione accerti che i dispositivi installati non
offrono le necessarie garanzie di sicurezza.
I recipienti a
pressione di cui ai precedenti articoli 4 e 15, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono stati già sottoposti dall'A.N.C.C., con esito positivo, alle prove
e verifiche di costruzione, prima di essere ceduti dai costruttori o dai rivenditori
devono essere sottoposti all'accertamento della rispondenza degli accessori di sicurezza e
di controllo alle norme vigenti alla data delle prove e verifiche predette.
Per i medesimi
recipienti sottoposti, con esito favorevole, alle verifiche di esercizio l'A.N.C.C.
rilascia d'ufficio una dichiarazione di esclusione dalle successive verifiche, da inserire
nel libretto matricolare dell'apparecchio.
I recipienti che alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati totalmente dalla
sorveglianza a norma dell'art. 5 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono soggetti
agli adempimenti previsti dal presente decreto soltanto in caso di modifica, restauro o
cambiamento d'uso.
Ai recipienti per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata
all'Associazione nazionale per il controllo della combustione la relativa domanda di
esonero di cui all'art. 6 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, possono applicarsi per
il rilascio dell'esonero richiesto, le disposizioni in vigore alla data della domanda
stessa.
Le disposizioni
concernenti gli esoneri parziali di cui agli articoli da 32 a 37 e da 41 a 49, si
applicano anche ai generatori ed ai recipienti che pur differendo in qualche
particolarità di costruzione o di funzionamento, sono equiparabili ai tipi descritti
negli articoli suddetti, sempreché l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, ritenga che sia garantita
l'incolumità delle persone.
[L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico,
emana le specificazioni tecniche applicative del presente decreto].
Il presente decreto
entra in vigore il 1° gennaio 1975.
A partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali: 20 agosto
1933; 22 aprile 1935 articoli da 1 a 4 incluso; 1° agosto 1935; 22 ottobre 1935; 27
ottobre 1969