Decreto
Ministeriale 21/11/1972
Norme per la
costruzione degli apparecchi a pressione.
(Da questo decreto sono state tratte le norme contenute
nelle
Capo I -
Disposizioni per il calcolo delle varie parti degli apparecchi a pressione.
Art. 1.
Art.
8.
Capo IV
- Disposizioni comuni ai capi precedenti.
Art. 19.
Visto il regio
decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'associazione nazionale per il
controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il regio decreto
12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del
precitato regio decreto-legge numero 1331;
Visti i decreti
ministeriali 1° dicembre 1927, 27 agosto 1931, 20 agosto 1933 e 22 ottobre 1935,
concernenti, rispettivamente:
l'impiego della ghisa
nei recipienti a vapore ed il calcolo delle parti di apparecchi a pressione; l'impiego
della saldatura autogena nella costruzione e riparazione di apparecchi a pressione; norme
integrative per l'applicazione degli articoli 43 e 44 del precitato regio decreto n. 824;
nonché la costruzione e l'esercizio degli apparecchi destinati a generare ed a contenere
gas acetilene sotto pressione;
Sentito il consiglio
tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e la Confederazione
generale dell'industria italiana;
Ravvisata la necessità
di aggiornare la normativa vigente in armonia alle esigenze postulate dal progresso
tecnico;
Decreta:
Capo I - Disposizioni per il calcolo delle
varie parti degli apparecchi a pressione.
Nella progettazione di
generatori di vapore, di recipienti di vapore o gas e di apparecchi a pressione in genere
soggetti alle norme di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, si deve tener conto,
qualora si verifichino, delle seguenti principali condizioni:
a)
pressione interna;
b)
pressione esterna;
c)
temperature;
d)
carico idrostatico massimo del fluido contenuto in condizioni di esercizio;
e)
peso dell'apparecchio e del suo contenuto;
f)
carichi massimi previsti per le condizioni di prova;
g)
carichi dovuti al vento;
h)
eventuali sovraccarichi dovuti alle sollecitazioni sismiche secondo le modalità previste
dagli appositi regolamenti;
i)
sollecitazioni localizzate dovute ai supporti, irrigidimenti, strutture interne e
tubazioni di collegamento;
l)
carichi dinamici;
m)
momenti flettenti dovuti all'eccentricità dell'asse neutro dell'apparecchio rispetto al
centro di azione della pressione;
n)
differenza di temperatura e differenza dei coefficienti di dilatazione termica dei
materiali adottati;
o)
fluttuazione di pressione e temperatura;
p)
possibilità di corrosioni o erosioni durante l'esercizio;
In attuazione degli
obblighi di denuncia e di verifiche di costruzione e riparazione, il costruttore o il
riparatore degli apparecchi considerati nel presente decreto deve sottoporre il progetto
all'esame dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai fini
dell'accertamento della rispondenza del progetto alle disposizioni di cui al successivo
articolo 3.
Dell'esito dell'esame
viene data comunicazione agli interessati.
Il progetto
dell'apparecchio da costruire o da riparare deve essere firmato dal progettista abilitato
secondo le disposizioni in vigore e deve soddisfare le norme di cui al presente decreto.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione procede alla:
a)
verifica di stabilità nelle condizioni di massima pressione e temperatura previste in
esercizio, adottando i criteri per la determinazione della sollecitazione massima
ammissibile di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 nonché i moduli di efficienza delle
giunzioni saldate che sono specificati in base alle prescrizioni di cui al capo III del
presente decreto.
Gli spessori previsti
nel disegno di progetto, al netto dei sovraspessori imposti da esigenze di impiego e di
lavorazione, non devono essere inferiori a quelli derivanti dalla verifica di cui al primo
comma del presente punto a).
Per gli apparecchi
costruiti secondo le presenti norme e per i quali debbono essere effettuate modifiche o
riparazioni, gli spessori esistenti, al netto dei sovraspessori imposti da esigenze di
impiego, non devono essere inferiori a quelli risultanti dalla verifica di cui al primo
comma del presente punto a);
b)
verifica di stabilità nelle condizioni che si producono durante le prove di pressione
regolamentari, adottando i criteri per la determinazione della sollecitazione massima
ammissibile di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 nonché i moduli di efficienza delle
giunzioni saldate che sono specificati in base alle prescrizioni di cui al capo III del
presente decreto.
Gli spessori previsti
nel disegno di progetto, al netto dei sovraspessori imposti da esigenze di lavorazione,
non devono essere inferiori a quelli risultanti dalla verifica di cui al primo comma del
presente punto b). Per gli apparecchi costruiti secondo le norme del presente decreto e
per i quali debbono essere effettuate modifiche o riparazioni, gli spessori non devono
essere inferiori a quelli risultanti dalla verifica di cui al primo comma del presente
punto b).
La sollecitazione
massima ammissibile per ciascun tipo di materiale è determinata in relazione ai valori
minimi delle caratteristiche meccaniche dei materiali ammessi per la costruzione degli
apparecchi a pressione in base alle prescrizioni indicate nel capo II del presente
decreto, tenuto conto della variazione delle caratteristiche stesse, anche a lungo
termine, in dipendenza della temperatura.
Le determinazioni delle
sollecitazioni massime ammissibili considerate al precedente articolo 4 devono essere
effettuate applicando adeguati coefficienti di sicurezza; tali coefficienti non debbono,
comunque, essere inferiori ai seguenti, salvo quanto disposto all'art. 6:
a) Generatori di
vapore:
2,7
- sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di esercizio;
2,1
- sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di prova di pressione;
1,6
- sul carico di scorrimento viscoso o sul carico di snervamento alla temperatura di
esercizio per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio;
1,25
- sul carico di snervamento alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di prova di pressione.
La temperatura di
progetto dei generatori di vapore sarà assunta non inferiore a 250°C.
b) Recipienti di vapore
o gas:
2,0
- sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di esercizio;
1,5
- sul carico di scorrimento viscoso o sul carico di snervamento alla temperatura di
esercizio per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio;
1,1
- sul carico di snervamento alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di prova di pressione.
c) Apparecchi costruiti
in ghisa grigia:
8 -
sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di esercizio.
Tale valore può
essere ridotto a 6,5 qualora venga effettuata una ricottura di distensione;
3,5
- sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di prova di pressione.
d) Apparecchi costruiti
in ghisa speciale (sferoidale o simili):
5,5
- sul carico di snervamento alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di esercizio, riducibile fino a 4 in funzione del valore dell'allungamento
percentuale della ghisa nella prova di trazione.
Tali valori possono
essere ridotti, rispettivamente, a 4,5 e 3 qualora venga effettuata una ricottura di
distensione;
2,5
- sul carico di snervamento a temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di prova di pressione. Tale valore è riducibile a 1,5 in funzione del valore
dell'allungamento percentuale della ghisa nella prova di trazione.
e) Apparecchi costruiti
in rame e su leghe ed in alluminio e sue leghe:
4 -
sul carico di rottura a temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di esercizio;
2,5
- sul carico di rottura a temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle
condizioni di prova di pressione.
Per membrature ed
apparecchi ottenuti per fusione, esclusa la ghisa, i coefficienti di sicurezza previsti
nel presente articolo devono essere maggiorati del 20%.
[L'associazione
nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico,
può ammettere la riduzione, sino ad un massimo del 10% dei coefficienti di sicurezza di
cui al precedente art. 5 previsti per la verifica di stabilità nelle condizioni di
esercizio, quando si tratti di adottare, innovando, materiali speciali ovvero più
affinati metodi di calcolo o particolari controlli].
Gli apparecchi, di cui
al presente decreto per i quali, in relazione a particolari forme costruttive o materiali
adottati, non esista, a giudizio dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione, la possibilità di ottenere una adeguata valutazione delle condizioni di
stabilità mediante il calcolo, devono essere sottoposti a prove sperimentali intesa a
verificarne il coefficiente di sicurezza globale mediante prove di pressione su campione
spinte fino a rottura, oppure a determinare l'effettivo stato tensionale mediante
verifiche estensimetriche o simili.
Capo II - Disposizioni per l'impiego dei
materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione.
Nella progettazione di
generatori di vapore, di recipienti di vapore o gas e di apparecchi a pressione in genere
soggetti alle norme di cui al regio decreto 12 maggio 1927, numero 824, si deve prevedere
l'impiego di materiali aventi caratteristiche chimiche o tecnologiche idonee alle
condizioni di esercizio degli apparecchi medesimi, tenendo conto delle esigenze della
sicurezza per l'incolumità delle persone.
Sono considerati
rispondenti a quanto previsto nel presente articolo gli acciai al carbonio o legati in
getti, laminati, fucinati, trafilati o simili, le ghise, il rame e sue leghe, l'alluminio
e sue leghe, il nichel e sue leghe, il titanio ed altri materiali, purché impiegati
secondo le indicazioni fornite dall'Associazione nazionale per il controllo della
combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, con la specificazione della
denominazione corrente, dei valori delle caratteristiche chimiche e meccaniche, nonché
dei limiti inferiori e superiori delle temperature di impiego.
Nella costruzione di
apparecchi a pressione devono essere impiegati i materiali previsti nel progetto e devono
essere adottati procedimenti di lavorazione e trattamenti termici tali da non
compromettere l'idoneità dei materiali stessi allo specifico uso.
I materiali da
impiegare debbono essere di nota provenienza. A tal fine ciascun semilavorato deve essere
idoneamente identificato a cura del fabbricante il quale, per ciascuno dei predetti
semilavorati, deve rilasciare apposita certificazione.
Per l'osservanza di
quanto previsto al precedente articolo, per fabbricante del materiale devesi intendere,
nel caso di lamiere, chi ha provveduto alla elaborazione del semilavorato eseguendo il
ciclo di produzione, e, nel caso di altri semilavorati, chi ha provveduto alla
fabbricazione degli stessi. In tale ultimo caso, le certificazioni rilasciate dal
fabbricante devono riportare altresì il nominativo di chi ha provveduto alla produzione
del materiale.
Le prove sui materiali
da eseguire ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere
effettuate presso i laboratori dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione o presso altri laboratori riconosciuti, alla presenza di un tecnico
dell'associazione medesima, salvo quanto disposto in materia di esoneri in esecuzione
dell'art. 5 dello stesso regio decreto n. 824.
I materiali sottoposti
a prove alla presenza di un tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione sono contraddistinti con il marchio ufficiale dell'associazione stessa.
La punzonatura del
marchio, nel caso di suddivisione di un semilavorato, deve essere riportata su ogni
singola parte.
Per i materiali non
soggetti alle prove alla presenza di un tecnico dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, il riporto del numero di identificazione deve essere eseguito
a cura del costruttore dello apparecchio, il quale imprime un marchio preventivamente
notificato all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
Qualora nella
costruzione dell'apparecchio siano previsti procedimenti di lavorazione o trattamenti
termici che alterino le caratteristiche originarie dei materiali in modo tale che possa
esserne pregiudicato l'impiego, devono essere effettuate prove aggiuntive atte a
verificare che le caratteristiche meccaniche e tecnologiche degli stessi non siano state
compromesse.
Capo III - Disposizioni per l'impiego
della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione.
Il costruttore o il
riparatore dei generatori, dei recipienti di vapore o di gas e di apparecchi a pressione
in genere soggetti alle norme di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, deve
attenersi alle regole di buona pratica costruttiva impiegando saldatori, procedimenti,
attrezzature e materiali idonei in relazione ai progressi tecnologici della specifica
materia. A tale scopo devono essere impiegati elettrodi o procedimenti di saldatura
riconosciuti idonei dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e
saldatori qualificati.
Nella progettazione
degli apparecchi di cui al precedente articolo, si deve tener conto della presenza di
giunzioni saldate introducendo nelle calcolazioni moduli di efficienza i cui valori sono
specificati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme
parere del consiglio tecnico, in relazione ai tipi di giunto, ai controlli ed ai
trattamenti termici previsti.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione in sede di esame del progetto, prescrive,
dandone comunicazione agli interessati ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente
decreto, quali controlli sulle giunzioni saldate debbono essere eseguiti direttamente alla
presenza dei propri agenti tecnici e quali debbono essere documentati a cura e sotto la
responsabilità del costruttore o del riparatore.
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi
precedenti.
Quando le presenti
norme non siano in tutto o in parte tecnicamente applicabili agli apparecchi a pressione
in quanto costruiti con materiali speciali od aventi caratteristiche particolari
costruttive o funzionali, devono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza
approvate, a seguito di istanza documentata, dalla Associazione nazionale per il controllo
della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico.
L'Associazione
nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico,
emana le specificazioni tecniche applicative del presente decreto.
Agli apparecchi a
pressione che prima della pubblicazione del presente decreto siano stati già sottoposti
dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione alle prove e verifiche
stabilite dalle disposizioni a tale data in vigore, possono continuare ad applicarsi le
disposizioni medesime.
Il presente decreto
entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.
A partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti
ministeriali 1° dicembre 1927; 27 agosto 1931; 20 agosto 1933, limitatamente agli
articoli 2, lettera c) e punti da 1) a 8) inclusi, e 5; 22 ottobre 1935, limitatamente
agli articoli 5 e 6.