Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926 n. 563 ed il R.D. 1 luglio 1926 n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli
affari di culto di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica Istruzione per i
lavori pubblici per la economia nazionale e per le corporazioni; abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1
Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di
Perito Industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo
grado) oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o
nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici ovvero in altri istituti i cui
diplomi in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a
quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.
Art.2
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta
è costituito l'albo dei periti industriali in cui sono iscritti coloro che trovandosi
nelle condizioni stabilite dal presente regolamento abbiano la residenza entro la
circoscrizione dell'associazione medesima. Per ogni iscritto sarà indicato nell'albo per
quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.
Art.3
La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate a termini dell'articolo
12 del R. decreto 1 luglio 1926 n. 1130 alle associazioni sindacali legalmente
riconosciute le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri se il
numero degli iscritti all'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno
parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono gli effettivi in caso di
assenza o di impedimento. I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo
professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari
di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio;
durano in carica due anni e, scaduto il biennio possono essere riconfermati. Il Comitato
elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza e in caso di
parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 4
Per essere iscritto all'albo dei periti industriali è necessario:
1) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente
trattamento di reciprocità con l'Italia;
2) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla
reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni salvo che sia intervenuta
la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
3) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1.
In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti,
devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in
contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art.5
La domanda per l'iscrizione è diretta al Comitato presso l'associazione sindacale nella
cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai
documenti seguenti:
- atto di nascita;
- certificato di residenza;
- certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla
presentazione della domanda;
- certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente
trattamento di reciprocità con l'Italia;
- diploma rilasciato da uno degli Istituti di Istruzione indicati nell'art.1.
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il
trasferimento da un albo all'altro; contemporaneamente alla cancellazione precedente.
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti
loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere
iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il
conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo
essi iscritti nell'albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio
della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del
Comitato soltanto perciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione
nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Art. 8
L'Albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte
d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al
Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali
dell'economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale,
di cui all'art.15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente
comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione
dall'albo, nonché di sospensione dell'esercizio della professione.
Art. 9
Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha
effetto per tutto il territorio del Regno.
Art. 10
La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente,
è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero
d'ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:
a) perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli
iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:
a) I'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei
mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La
censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di
ufficiale giudiziario. Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i
provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti che facciano anche parte della
detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro
coloro che siano anche iscritti nell'albo.
Art. 12
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dal Comitato su
domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a
deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del
Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e dopo di
aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo a
procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa la
data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato,
affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di
documenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa
dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia
pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede
in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le
circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione.
Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua
revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la
cancellazione dall'albo.
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando
siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è
avvenuta in seguito a condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere
fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura
penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa
diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando
siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. Se la domanda non è accolta,
l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.
Art. 15
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo,
nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per
quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti
disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla
notificazione è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla
commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del
regolamento approvato con R. decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del R.Decreto
27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la commissione decide su questi ricorsi, i quattro
membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato
nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, dal Sindacato nazionale degli architetti,
sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio
dal direttorio del Sindacato nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti
all'albo dei periti industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono
essere riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso previsto nel comma
precedente è concesso al direttore del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno
dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo. Contro le decisioni della
Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per
incompetenza o eccesso di potere.
Art. 16
Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di
meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe,
le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere
adempiute: a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti
delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti
alle specialità stesse; b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste
costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative
nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione; c) dai periti
navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono
abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti; d) dai
periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle
costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali
non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della
professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto
dell'attività di altre professioni.
Art. 18
Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni
soltanto agli iscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.
Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non
iscritte nell'albo, quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano
nella località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o
l'incarico.
Art. 19
Spetta all'Associazione sindacale:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e
l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore
del Re;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal
Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione;
c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per
quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli
iscritti.
Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la Commissione
centrale, costituita nel modo indicato nell'art. 15 stabilirà per le spese del suo
funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con R.Decreto 23 ottobre 1925,
n. 2537. L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale
apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione tiene distinta la
contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi
sindacali.
Art. 20
I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la giustizia e gli affari di
culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali
presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza
delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la tenuta dell'albo e,
in generale, l'esercizio della professione. Il Ministero per la giustizia e gli affari di
culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato ove questo, richiamato
all'osservanza degli obblighi, ad esso imposti, persista nel violarli o nel non
adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono
esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non
sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del
Consiglio direttivo dell'Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari
di culto ha facoltà di disporre con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e
che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.
Art. 21
Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in
vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito
industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa
possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza,
con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine
perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve
unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello
Stato la somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione
nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti
tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La
Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale
per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove
concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento procede alla iscrizione
del richiedente nell'albo: in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo
all'interessato il ricorso alla Commissione centrale in conformità dell'art. 15. Il
Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari
di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il
funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.
Art. 22
Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato,
provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali in base alle domande che
gli interessati abbiano presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei
mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l'albo, il Ministro per la
giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il Ministro per le Corporazioni, stabilirà,
con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nelI'art.
3. Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo
rimane affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide
sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta
del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo in caso di perdita della
cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di
condanna che costituisca impedimento alla iscrizione. Contro le decisioni adottate dal
presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione
centrale, in conformità dell'art. 15.
Art. 23
Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26
settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto legge 22 febbraio
1924, n. 211 comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti
i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica erano
denominati "maurermeister". Ai detti tecnici spetta il titolo di perito edile e
la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione
della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi
nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi
26 settembre 1920 n¡. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22
febbraio 1924 n. 211; - senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme
legislative. Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine
perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda,
con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda,
accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso
alla Commissione centrale, in conformità dell'articolo 15.
Dato a Roma addì 11 Febbraio 1929